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Iscrizione AIRE per gli esperti di diritto tributario

La mia è una curiosità di tipo giuridico. La legge italiana prevede che il cittadino italiano residente all’estero, ma non iscritto all’AIRE è sempre e comunque considerato fiscalmente residente in Italia.
Tuttavia nelle varie convenzioni internazionali, dove sono anche fissati i criteri per stabilire la residenza fiscale di un cittadino, mai si fa riferimento all’AIRE.
Prendiamo ad esempio la convenzione sulle doppie imposizioni fra Italia e Germania:

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito proveniente da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' un residente dei due Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel modo seguente:
a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale dispone di un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente nei due Stati, e' considerata residente dello Stato con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essae' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati oppure non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita';
d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

In pratica la convenzione descrive un “albero delle decisioni” da applicarsi nel caso una persona possa considerarsi residente contemporaneamente in entrambi gli stati, come ovviamente nel caso di un cittadino residente all’estero non iscritto all’AIRE.
In molte decisioni sull’argomento la magistratura ha dato ragione alla visione della normativa italiana. Tuttavia mai si è posto in evidenza il contrasto tra la normativa italiana e il trattato internazionale. A me hanno sempre insegnato che i trattati internazionali sono prevalenti sulla normativa nazionale. E cosi, o non è cosi?
 
Egregio signore,
a me risulta che che l'articolo 2 comma 2 del Tuir, non faccia riferimento all'Aire, bensì "....la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritti all'anagrafe della popolazione residente ....".
In merito "all'albero delle decisioni", vorrei evidenziare che proprio in cima a detto albero, la Convenzione Ocse, da lei riportata: "....designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato", rimanda alla normativa interna, che qui in Italia e è appunto l'articolo 2, 3, 23, ecc, del Tuir.
E' ovvio che i trattati sono prevalenti, ma i medesimi in questo caso rimandano alla nostra normativa interna.
Almeno questa è la mia opinione.
Saluti.
Luigi Rodella
 
La convenzione stabilisce che i criteri per stabilire se una persona debba considerarsi residente in un certo stato siano stabiliti con le leggi dello stesso stato. Questo non esclude che una persona possa considerarsi residente contemporaneamente in due distinti stati, in ossequio alle norme dei due stati. In questo caso, la residenza fiscale va stabilità sulla base dei criteri fissati nella convenzione.
Una persona non iscritta all'AIRE è sicuramente residente in Italia, tuttavia se in realtà vive e lavora in Germania ed è registrata all'anagrafe tedesca, allora è anche residente in Germania.
In questo caso la residenza del soggetto va stabilità in base a quanto scritto nella convenzione. Se ad esempio ha una casa in affitto in Germania ad uso abitativo e non possiede nessun immobile libero e disponibile in Italia. A rigor di convenzione dovrebbe essere considerata fiscalmente residente in Germania. In quanto il soggetto ha abitazione permanente in Germania e non in Italia.
Questa ovviamente è la mia interpretazione della norma.
 
Egregio signore,
in base a queste precisazioni mi trova perfettamente d'accordo, si tratta infatti di applicare i criteri a scalare definiti tie breaker rules.
Con i migliori saluti.
Luigi Rodella
 
La convenzione stabilisce che i criteri per stabilire se una persona debba considerarsi residente in un certo stato siano stabiliti con le leggi dello stesso stato. Questo non esclude che una persona possa considerarsi residente contemporaneamente in due distinti stati, in ossequio alle norme dei due stati. In questo caso, la residenza fiscale va stabilità sulla base dei criteri fissati nella convenzione.
Una persona non iscritta all'AIRE è sicuramente residente in Italia, tuttavia se in realtà vive e lavora in Germania ed è registrata all'anagrafe tedesca, allora è anche residente in Germania.
In questo caso la residenza del soggetto va stabilità in base a quanto scritto nella convenzione. Se ad esempio ha una casa in affitto in Germania ad uso abitativo e non possiede nessun immobile libero e disponibile in Italia. A rigor di convenzione dovrebbe essere considerata fiscalmente residente in Germania. In quanto il soggetto ha abitazione permanente in Germania e non in Italia.
Questa ovviamente è la mia interpretazione della norma.
Quindi seguendo il suo discorso, per gli anni di non iscrizione AIRE sarei tenuta a provare che ho vissuto in Germania (contratto di affitto e lavoro) cosí da risultare residente fiscale in tale stato?
Con la conseguenza di non aver sbagliato nell´omettere la dichiarazione dei redditi in Italia (bensí nell´averla fatta in Germania), con successiva iscrizione AIRE.
 
In linea teorica si. Se ciò è previsto dalla convenzione italia-germania sulle doppie imposizioni.
Nella pratica, i giudici non considerano i secondi comma delle leggi, per cui basta la mancata iscrizione all'aire per essere considerati fiscalmente residenti in Italia.
Inoltre, la legge che prevede l'applicazione delle retribuzioni convenzionali per il calcolo del reddito da lavoro dipendente estero, stabilisce che tali retribuzioni si applichino proprio nel caso in cui il lavoratore abbia lavorato all'estero in maniera continuativa per oltre 183 giorni.
Il quadro normativo italiano è confuso, come puoi vedere, con tante leggi in contraddizione tra di loro. Anche le sentenze sono molto contraddittorie.
Tempo fa c'è stata una sentenza relativa ad un libero professionista esercitante la professione in Slovenia e non iscritto AIRE, a cui con sentenza definitiva fu riconosciuta la residenza fiscale estera, in quanto la residenza in italia era funzionale al poter essere iscritto all'ordine professionale. Cosa a sua volta necessaria per poter esercitare la professione in Slovenia.
Tuttavia recentemente una sentenza della commissione tributaria provinciale di Genova ha stabilito che BASTA LA MANCATA ISCRIZIONE ALL'AIRE PER ESSERE CONSIDERATI FISCALMENTE RESIDENTI IN ITALIA, senza necessità di considerare nessuna delle altre istanze poste dal contribuente.
Chiaramente bisognerà valutare che fine farà questa sentenza, visto che non avendo esaminato tutte le questioni poste dal contribuente è suscettibile di essere considerata nulla.
 

petra

Utente
Egregio Signor Rodella,
Ho osservato i suoi interventi e i congratulo per la sua preparazione e onesta'. Vivo in Irlanda dove sono parte dei vigili del fuoco irlandesi da 10 anni. Non mi sono iscritta all'aire ma sono in procinto di farlo con anni di ritardo. Posseggo casa e investimenti fati con anni di duro lavoro. Che rischi corro? Posso dimostrare di essere residente fiscale in Irlanda tramite un document dell'ufficio delle tasse. Sarei anche residente fiscale in Italia dove non ho niente e dove vado solo ocasionalmente. Cosa mi consiglierebbe? Ho contattato l'agencia delle entrate per telefono e mi hanno detto che sono a posto ma non mi fido dopo aver letto i commenti.
La ringrazio in anticipo.
Petra.
 
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