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Irap: L'agente di commercio non paga

Bicia F

Utente
"L’Irap non è dovuta dal contribuente che svolge la propria attività di agente di commercio senza l’ausilio di una struttura organizzata autonoma: manca, nella specie, il presupposto per l’applicazione dell’imposta. Con la sentenza n. 12110 depositata il 26 maggio 2009 la Suprema Corte di Cassazione, a sezioni Unite e quindi ponendo la parola fine al contenzioso in atto, ha deciso che "in tema di Irap...l’esercizio dell’attività di agente di commercio e di promotore finanziario…è escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi bene strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui".

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