Riferimento: Ipoteca
la questione è controversa:
a) da una parte, gli agenti della riscossione iscrivono tranquillamente l'ipoteca anche per debiti inferiori all'importo minimo di euro 8.000, superato il quale possono procedere con la procedura di espropriazione immobiliare (art. 76, comma 1, DPR 602/1973);
b) dall'altra, la stessa Equitalia ha diramato istruzioni nelle quali invita gli agenti della riscossione (cioè le proprie società partecipate) ad iscrivere ipoteca per debiti appena superiori a 500 euro (direttiva di gruppo 5 luglio 2007, prot. 2007/4887);
c) quindi, autorevole dottrina nega la possibilità di iscrivere l'ipoteca per importi inferiori ad euro 8.000 (M. Cantillo, in Rassegna Tributaria, n. 1-2007, 11);
d) infine, secondo una certa giurisprudenza di merito, tale comportamento (iscrizione ipotecaria per debiti inferiori a 8.000 euro) sarebbe illegittimo e passibile di annullamento da parte del giudice tributario (Comm. trib. prov. di Cosenza, Sez. I, sent. 429, 5 novembre 2007; conforme: Comm. trib. prov. di Padova, Sez. I, sent. 59, 28 maggio 2007).
Personalmente, non sono troppo convinto sulla bontà dell'eccezione per varie ragioni (che non vale la pena elencare perchè magari qualcuno dell'AdE le legge ... :smile1: a ciascuno il proprio lavoro!) ma se mi trovassi a difendere un contribuente nel caso concreto, non esiterei un secondo nel proporre anche questo motivo di ricorso (e possibilmene non solo questo motivo).