ok dai, li rimetto...
"gli interessi per liquidazioni iva trimestrale su opzione sono indeducibili per espressa disposizione legislativa, art. 66 c.11 dl 331/93
R.M. 9.11.01 n. 178/E ed art. 96/110 dpr 917/86, cass. 14702/2001:
gli altri interessi per differimento imposte son deducibili : Interessi passivi pagati per ritardati pagamenti di imposte e tasse, contributi, ecc.: deducibili ai fini Irpeg/irpef, indeducibili ai fini Irap.
ravvedimento operoso: La sanzione non è mai deducibile, mentre sempre deducibili sono gli interessi"
ciao