Quando cambia una delle parti contraenti non si può
parlare tanto di rinegoziazione del mutuo, ma piuttosto di
estinzione del mutuo originario e stipulazione di un nuovo
contratto di mutuo.
Infatti l’Agenzia delle Entrate, con Circolare 12.5.2000,
n. 95 (Videoconferenza modello 730/2000 – Risposte a
quesiti vari), ha chiarito che “nel caso cui venga
estinto un vecchio mutuo e ne venga acceso uno nuovo di
importo non superiore alla quota capitale residua,
maggiorata delle spese e oneri correlati, si continua a
beneficiare della detrazione per oneri prevista dalla
lettera b), del comma 1, dell'art. 13-bis del TUIR,
come modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche
se il soggetto mutuante è diverso da quello originario”.
Questo naturalmente vale SOLO per i mutui-acquisto e NON per
i mutui-costruzione/ristrutturazione.
Queste le indicazione datemi dall'utente
ilragioniere.
Mario.