partendo dalla tua domanda non troppo chiara...(ti riferisci alla restituzione dei finanziamenti ai soci??? o ad altri? )...posso risponderti in base al cc.art.2467.
Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri cereditori e ,se avevnuto nell'anno precedente la dichiarazine di fallimento della società deve essere restituito .( cod.civile art.2467 , nuovo in materia di rl.)
Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati,che sono stati concessi in un momento in cui, a considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio sull'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole, invece, un conferimento.
il punto 19 bis dell'art.2427 prevede inoltre che
la nota integrativa deve indicare 19.bis. i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.
va da se , che se per la restituzione del finanziamento al socio, risulta un eccessivo squilibrio sull'indebitamento, con aggravio inoltre di interessi passivi, gli stessi sono indeducibili.
differente invece, la situazine contraria, ossia il conferimento del socio verso la società con interessi fruttiferi.gli stessi sono deducibili per la società.