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inizio attività professionale

L

luigi

Ospite
sto per intraprendere un'attività professionale(ingegneria) e vorrei cortesemente sapere:
1)le spese di trasferta (spese di viaggio di vto e alloggio) esposte in fattura a rimborso sono soggette ad IVA?
2)tra le spese di trasferta posso includere le spese di taxi e altri biglietti di trasporto (treni metropolitane etc.)? E se è si in che modo?
3)sulle somme esposte in fattura non soggette ad IVA devo pgare l'imposta di bollo? E se è si, in che misura?


vi ringrazio cortesemente

LUIGI

[%sig%]
 
1)sono imponibili sia ai fini iva sia ai fini reddituali (rimborsi assimilati ai compensi); ovviamente, in contropartita, le stesse spese sono deducibili dal reddito professionale nei limiti del 2% dei compensi.
2)si, allegando nota spesa di trasferta che giustifichi il rapporto che hai con il cliente per cui stai svolgendo l'incarico.
3)in caso di fatture che comprendono sia somme soggette ad iva che somme non soggette, deve essere applicata l'imposta di bollo di € 1,29 se la somma non soggetta supera € 77,47.
 
PER FRANZ.
Grazie infinite Franz.Concedimi,però,ancora un attimo della tua preziosa attenzione:sui rimborsi in oggetto devo calcolare anche la ritenuta alla fonte?
Ancora grazie
LUIGI

[%sig%]
 
non sono franz.... comunque la risposta è no.
sui rimborsi spesa non si applica la r.a.
 
..ribadisco che se trattasi di rimborsi forfettari sono imponibili iva ed irpef e pertanto soggetti a ritenuta...
 
scusate ragazzi....io vi allego questo "trattato" .....
a quanto pare tutto e' possibile... scherzo.
ciao

Il trattamento ai fini delle Imposte Dirette

L'art. 25 del D.P.R. 600/1973 sancisce l'obbligo di effettuare la ritenuta alla fonte nella misura in vigore del 20% sui compensi relativi a prestazioni professionali ricevute, mentre la C.M. 1/RT/50550 del 15/12/1973 specifica che la base imponibile su cui applicare la ritenuta d'acconto è costituita dall'ammontare dei compensi ricevuti dal professionista per le prestazioni di lavoro autonomo, al lordo delle spese sostenute dal professionista stesso per conseguire quei compensi.

Sempre secondo la Circolare Ministeriale citata, vanno escluse dalla ritenuta le somme ricevute dal professionista a titolo di rimborso delle spese da lui anticipate per conto del cliente, purché non costituiscano spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e sempre che siano debitamente ed analiticamente documentate (rimborsi per pagamento di tasse, di valori bollati, di diritti di cancelleria e di visura e per acquisti di materiale fatti dal professionista per conto del cliente).

L'Amministrazione Finanziaria con la R.M. 8/785 del 21/6/1976 ha aggiunto che la base imponibile su cui applicare la ritenuta d'acconto prevista dall'art. 25 del D.P.R. 600/1973 è formata dall'ammontare dei compensi percepiti per la prestazione di lavoro autonomo al lordo delle spese sostenute dal professionista per conseguire i compensi stessi. Infatti il percettore dei compensi è tenuto poi ad evidenziare nella sua dichiarazione annuale dei redditi l'ammontare effettivo del reddito di lavoro autonomo che, in base al disposto di cui all'art. 50 del D.P.R. 917/1986 è determinato dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese inerenti all'esercizio della professione realmente sostenute nel periodo stesso. Ovviamente vanno escluse dalla ritenuta anzidetta quelle somme, rigorosamente documentate, percepite dal professionista per anticipazioni fatte per conto del cliente, le quali non sono incluse nei proventi lordi professionali su cui va applicata la ritenuta d'acconto.

La R.M. 20/E/1998 afferma invece che le spese di viaggio anticipate a soggetti che prestano attività professionale nei confronti di società, sia sotto forma di documenti di viaggio (biglietti aerei, ferroviari, ecc.) sia in denaro, sono soggette al regime ordinario proprio dei compensi professionali e pertanto su di essi va calcolata la ritenuta d'acconto ex art. 25 del D.P.R. 600/73, anche sulla parte rappresentata dai rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nonché dalla diaria. La ritenuta va operata nel momento della liquidazione definitiva delle somme anticipate e non nel momento dell'anticipazione.

Se ne deduce che il professionista può registrare contabilmente le spese sostenute per conseguire i compensi purché effettivamente pagate nel periodo d'imposta ed adeguatamente documentate, ma tali oneri sono ammessi in deduzione del reddito professionale con le limitazioni di cui all'art. 50 comma 5 del T.U.I.R. (spese di rappresentanza, spese di partecipazione a convegni, etc.).

In sostanza, l'esercente l'arte o la professione, mentre deve assoggettare integralmente a tassazione i rimborsi spese ricevuti, non può scalare per intero le spese a cui i rimborsi si riferiscono.

Alla luce delle considerazioni suesposte, si suggerisce in ogni caso, onde evitare possibili contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria, di assoggettare a ritenuta i rimborsi per spese di viaggio, vitto ed alloggio o comunque quelle non analiticamente documentate.
 
Re: x farigi

...."Alla luce delle considerazioni suesposte, si suggerisce in ogni caso, onde evitare possibili contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria, di assoggettare a ritenuta i rimborsi per spese di viaggio, vitto ed alloggio o comunque quelle non analiticamente documentate".....appunto.....
 
Re: x franz e farigi

Cercate di avere ancora un pò di pazienza e vedete se ho capito:

Ho una fattura di 60 (compresa di iva ) di un albergo a me intestata.la trascrivo nel registro IVA (indetraibile).

La porto nel registro dei pagamenti nella colonna "spese di trasf. da rimborsare".

Ipotizzando 500 di compensi la fattura sarà così:

compensi 500
contr.4% 20
sp.di trasf. rimb. 60
imp. iva 580
iva 20% 116
Totale fattura 696
- R.A.20%su 580 116
tot.bonifico 580

La fattura sara' annotata nel registro degli incassi in questo modo:

compensi 500,contributo 20, spese rimb 60,R.A.116

Naturalmente,dalla colonna del registro pagamenti "spese di trasferta da rimb" ricaverò le somme che in sede di UNICO potrò detrarre dai componenti positivi di reddito entro il limite del 2%dei compensi.

DITEMI CHE E'COSI' E I RINGRAZIAMENTI SARANNO PIU' CONGRUI

UN SALUTO LUIGI
 
Re: x farigi

franz hai ragione..... quindi (quelle che di norma fatturo io sono sempre regolarmente documentate ..." visure, bolli, registri, etc.") se non le assoggetto a r.a. faccio bene?
mamma mia quanto ci vuole poco per entrare nel pallone.... grazie tante.
ciao
 
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