scusate ragazzi....io vi allego questo "trattato" .....
a quanto pare tutto e' possibile... scherzo.
ciao
Il trattamento ai fini delle Imposte Dirette
L'art. 25 del D.P.R. 600/1973 sancisce l'obbligo di effettuare la ritenuta alla fonte nella misura in vigore del 20% sui compensi relativi a prestazioni professionali ricevute, mentre la C.M. 1/RT/50550 del 15/12/1973 specifica che la base imponibile su cui applicare la ritenuta d'acconto è costituita dall'ammontare dei compensi ricevuti dal professionista per le prestazioni di lavoro autonomo, al lordo delle spese sostenute dal professionista stesso per conseguire quei compensi.
Sempre secondo la Circolare Ministeriale citata, vanno escluse dalla ritenuta le somme ricevute dal professionista a titolo di rimborso delle spese da lui anticipate per conto del cliente, purché non costituiscano spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e sempre che siano debitamente ed analiticamente documentate (rimborsi per pagamento di tasse, di valori bollati, di diritti di cancelleria e di visura e per acquisti di materiale fatti dal professionista per conto del cliente).
L'Amministrazione Finanziaria con la R.M. 8/785 del 21/6/1976 ha aggiunto che la base imponibile su cui applicare la ritenuta d'acconto prevista dall'art. 25 del D.P.R. 600/1973 è formata dall'ammontare dei compensi percepiti per la prestazione di lavoro autonomo al lordo delle spese sostenute dal professionista per conseguire i compensi stessi. Infatti il percettore dei compensi è tenuto poi ad evidenziare nella sua dichiarazione annuale dei redditi l'ammontare effettivo del reddito di lavoro autonomo che, in base al disposto di cui all'art. 50 del D.P.R. 917/1986 è determinato dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese inerenti all'esercizio della professione realmente sostenute nel periodo stesso. Ovviamente vanno escluse dalla ritenuta anzidetta quelle somme, rigorosamente documentate, percepite dal professionista per anticipazioni fatte per conto del cliente, le quali non sono incluse nei proventi lordi professionali su cui va applicata la ritenuta d'acconto.
La R.M. 20/E/1998 afferma invece che le spese di viaggio anticipate a soggetti che prestano attività professionale nei confronti di società, sia sotto forma di documenti di viaggio (biglietti aerei, ferroviari, ecc.) sia in denaro, sono soggette al regime ordinario proprio dei compensi professionali e pertanto su di essi va calcolata la ritenuta d'acconto ex art. 25 del D.P.R. 600/73, anche sulla parte rappresentata dai rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nonché dalla diaria. La ritenuta va operata nel momento della liquidazione definitiva delle somme anticipate e non nel momento dell'anticipazione.
Se ne deduce che il professionista può registrare contabilmente le spese sostenute per conseguire i compensi purché effettivamente pagate nel periodo d'imposta ed adeguatamente documentate, ma tali oneri sono ammessi in deduzione del reddito professionale con le limitazioni di cui all'art. 50 comma 5 del T.U.I.R. (spese di rappresentanza, spese di partecipazione a convegni, etc.).
In sostanza, l'esercente l'arte o la professione, mentre deve assoggettare integralmente a tassazione i rimborsi spese ricevuti, non può scalare per intero le spese a cui i rimborsi si riferiscono.
Alla luce delle considerazioni suesposte, si suggerisce in ogni caso, onde evitare possibili contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria, di assoggettare a ritenuta i rimborsi per spese di viaggio, vitto ed alloggio o comunque quelle non analiticamente documentate.