Le indennità di esproprio sono assogettate ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 20%. La ritenuta deve effettuarla l'ente espropriante (generalmente il comune) che agisce così da sostituto di imposta (legge 30/12/91 n.413 art.11 c.7)
Il contribuente non ha alcun obbligo di dichiarazione a meno che non abbia da far valere eventuali costi di acquisizione che potrebbero far diminuire l'imponibile ( circ. min. fin. n.194 del 24 luglio 1998) e quindi trovarsi nella condizione di chiedere un rimborso. In questo caso la ritenuta operata viene considerata a titolo di acconto.