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IMU su immobile occupato

Bricco

Utente
Alla luce delle sentenza della corte costituzionale 60/2024 e della sentenza della sentenza della CGT della Sardegna 1178/2/2025; cosa aspettano i comuni ad adeguarsi all'articolo 53 della Costituzione?
 
A seguito della sentenza della corte costituzionale citata, il contribuente interessato dalla situazione di cui alla predetta sentenza può presentare istanza di rimborso al comune di ubicazione dell'immobile occupato nel termine di 5 anni dal versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione ex art. 1 c. 164 L. 296/2006.
In pratica le annualità interessate sarebbero il 2021 e 2022 mentre a partire dal 2023 è intervenuto il legislatore che con l'art. 1 c. 81 L. 197/2022 ha introdotto la lettera g-bis) nell'art. 1 c. 759 L. 160/2019.
Saluti.
 
Ops! non mi sono spiegato o non ho capito. Quello che dice Rocco è vero e scontato.
La novità da considerare è che la Corte regionale Tributaria sarda, secondo me correttamente, equipara un'azione civile per rientrare in possesso dell'immobile alla denuncia penale....
Pensate agli immobili occupati dal comproprietario o dal coerede o dall'inquilino moroso che non lascia l'immobile.
La regola dovrebbe essere che, se non puoi esercitare il possesso e dimostri di aver aperto un'azione penale o civile per il "reintegro", non dovresti essere soggetto a IMU.
 
La sentenza citata effettivamente porta a conclusioni "innovative" poiché equipara, con riferimento alla insussistenza della soggettività passiva IMU, il contribuente che ha l'immobile occupato abusivamente che ha presentato denuncia penale a quello che pur nella stessa situazione ha però avviato un'azione civile per il rilascio.
Il punto è che, al momento, questa è solo una sentenza di merito isolata che non costituisce orientamento giurisprudenziale, il quale necessita non solo di altre pronunce di merito che portino alle stesse conclusioni ma soprattutto che la Cassazione si pronunci in senso conforme all'interpretazione in argomento.
Fino ad allora il MEF (e non i comuni) non interverrà per affrontare la questione e ciò significa che il contribuente dovrà coltivare il contenzioso di fronte al silenzio-rifiuto/rifiuto espresso all'istanza di rimborso che eventualmente andrà a presentare per le annualità 2021 e 2022 sulla base della sentenza 60/2024 della Consulta.
Saluti.
 
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