Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

impugnazione delibera

A

alberto

Ospite
<HTML>Siamo in due soci di minoranza (in totale 30%) di una società (srl). E' stata effettuata dalla maggioranza la modifica dello statuto della società in danno dei soci di minoranza portando il quorum per l'ass. straordinaria dai 2/3 del cs alla maggioranza semplice. Tra l'altro ciò è avvenuto utilizzando il voto necessario di altri soci di minoranza che, avendo di fatto già venduto (dopo la modifica dello statuto, è stata effettuata la vendita formale), si sono prestati a votare a favore di ciò (mentre in passato avevano sempre votato a sfavore). In questo modo la maggioranza ha ottenuto anche la maggioranza nell’ass. straord., aggirando il diritto di prelazione spettante ai singoli soci (come era in precedenza previsto nello statuto societario).
Il termine per impugnare la delibera assembleare è già scaduto. L’altro socio di minoranza ha già impugnato la delibera entro i termini. Siccome credo che il suo obiettivo sia quello di farsi liquidare (e ritirare l’impugnazione) volevo chiedere se anch’io potevo insinuarmi nell’impugnazione per poter eventualmente continuare nel giudizio.
La domanda è perciò questa: essendo già stata impugnata la delibera da parte dell’altro socio entro i termini previsti, la stessa decorrenza dei termini è sospesa oppure no ?
Grazie</HTML>
 
R

Roberto Cattivelli

Ospite
<HTML>I soci cedenti non avevano il diritto di votare.</HTML>
 
L

Loyistis

Ospite
<HTML>la modifica statutaria di modificare il quorum di delibera dell'assemblea straordinaria è da farsi con atto pubblico da un Notaio.

l'assemblea straordinaria delibera in base all'articolo 2486 del codice civile che prevede i 2/3 del capitale sociale o eventualemte una maggioranza superiore.

per le srl non è applicabile l'art. 2369 cc - 2369 bis

ora la maggioranza pontendo contare sul 70% del capitale ha i numeri per porter decidere quello che vuole.

Dubito che un notaio abbia redatto un atto pubblico che preveda una modifica statutaria in contrasto con l'articolo 2486 c.c.

Il diritto di prelazione non c'entra nulla e regolamenta la prelazione dei soci restanti sui terzi per poter acquistare (al prezzo stabilito dal cedente) la quota sociale.</HTML>
 
Alto