tratto da Circolare 5 marzo 1998, n. 30
DECRETO LEGISLATIVO 19.09.94 N. 626 Collaboratori familiari di cui all'articolo 230 bis c.c. e collaboratori familiari nell'ambito di una ditta individuale
Con circolare n. 154/96 e` stato chiarito che i collaboratori familiari di cui alla disciplina dell'articolo 230 bis c.c. non sono inquadrabili nella categoria dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. Con successiva circolare n. 28/97, si e` ulteriormente precisato che nell'ipotesi, di una ditta individuale la normativa di prevenzione si applica ai collaboratori familiari solo nel caso in cui sia riscontrabile un preciso vincolo di subordinazione e non una semplice collaborazione tra familiari. Il vincolo di subordinazione tra familiari esiste sicuramente nell'ipotesi di formale assunzione con contratto del familiare o nell'ipotesi che solo un giudice puo` individuare come tale, di subordinazione derivante da particolari situazioni di fatto.
Pertanto, in mancanza di un regolare contratto di assunzione o di un intervento dell'autorita` giudiziaria, anche nel caso delle ditte individuali va presunta la semplice collaborazione tra familiari, assimilabile a quella dell'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis c.c., e quindi non trova applicazione la normativa di sicurezza che si applica ai lavoratori subordinati.
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