Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

imposte sui dividendi tassate in Italia

idelfonso

Utente
Ciao. Ho trasferito a maggio la mia residenza fisica e fiscale in Olanda perchè ci lavoro come lavoratore dipendente.
Ho impiegato qualche mese a cambiare la residenza sui miei conto bancari e conto titoli (erano in regime amministrato) e nella seconda metà dell'anno ho pagato imposte (26% o 12,5%) su dividendi che nel frattempo mi verranno tassate anche in Olanda.
Se non posso compensare in Olanda tali imposte (in virtu di non applicabilità di accordi sulla non doppia imposizione), posso chiedere in dichiarazione un credito fiscale o che mi vengano restitutite tali somme in qualche modo? Grazie.
 
Veda l'articolo 10 della convenzione Italia-Paesi Bassi contro le doppie imposizioni. In particolare il comma 2 lettera b). Ciò significa che il dividendo in Italia deve essere tassato nella misura del 15%.
Rimborso in base alle Convenzioni Internazionali: Se lei è residente in Olanda e l'imposta trattenuta in Italia (26%) è superiore all'aliquota massima prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Paesi Bassi (che solitamente per i dividendi prevede un'aliquota ridotta, nel suo caso il 15%), lei ha diritto a chiedere il rimborso della maggiore imposta pagata.
Per ottenere il rimborso della differenza deve presentare un'apposita domanda al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara. L'istanza va presentata, a pena di decadenza, entro 48 mesi dalla data del prelevamento dell'imposta
Dovrà allegare una certificazione di residenza rilasciata dalle autorità fiscali olandesi e la documentazione che provi l'effettiva trattenuta subita (certificazione della banca)
 
grazie. io dichiaro regolarmente in Olanda i conti italiani e ci pago le tasse. è corretto che, una volta completata la transizione, non ci debba pagare piu le imposte del tutto in Italia ? quel 15% si riferisce solo al caso di doppia imposizione? vale anche per i conti deposito ? grazie.
 
Una volta regolarizzato lo status di non residente, l'Italia continuerà a prelevare le tasse sui suoi guadagni finanziari direttamente alla fonte, ma in misura ridotta grazie alla Convenzione (o rimborsabile per la parte eccedente). Lei dovrà poi gestire la dichiarazione di tali somme in Olanda per evitare di pagare due volte sulla stessa cifra.
 
Una volta regolarizzato lo status di non residente, l'Italia continuerà a prelevare le tasse sui suoi guadagni finanziari direttamente alla fonte, ma in misura ridotta grazie alla Convenzione (o rimborsabile per la parte eccedente). Lei dovrà poi gestire la dichiarazione di tali somme in Olanda per evitare di pagare due volte sulla stessa cifra.
grazie. nell'articolo 10 vedo che si parla di dividendi.
Cosa succede invece per i capital gains ? ci si riferisce al caso art 13 / 4 e quindi sono imponibili nel solo stato dove si è residenti ?

Art.13 Capital Gains.
....
4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3,shall be taxable only in the State of which the alienator is a resident.

grazie.
 
Nel suo caso bisogna fare attenzione anche al comma 5 dell'articolo 13 della convenzione che apre, a favore dell’Italia, una riserva di legge, consentendole di tassare i capital gains conseguiti dalla persone fisiche di nazionalità italiana, residenti in Olanda, ma che siano state residenti in Italia durante i cinque anni precedenti a quello di vendita delle azioni o diritti di godimento di una società residente in Italia (quote di srl, snc, sas, ecc.).

Quindi, dovesse accadere nei prossimi 5 anni, tenuto conto che la sua residenza è mutata nel maggio del 2025, il conseguimento di un capital gain, lei dovrebbe presentare la dichiarazione dei redditi in Italia compilando il quadro RT del modello redditi PF. Sono escluse da tassazione le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate in società italiane i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati (borse valori).
 
Nel suo caso bisogna fare attenzione anche al comma 5 dell'articolo 13 della convenzione che apre, a favore dell’Italia, una riserva di legge, consentendole di tassare i capital gains conseguiti dalla persone fisiche di nazionalità italiana, residenti in Olanda, ma che siano state residenti in Italia durante i cinque anni precedenti a quello di vendita delle azioni o diritti di godimento di una società residente in Italia (quote di srl, snc, sas, ecc.).

Quindi, dovesse accadere nei prossimi 5 anni, tenuto conto che la sua residenza è mutata nel maggio del 2025, il conseguimento di un capital gain, lei dovrebbe presentare la dichiarazione dei redditi in Italia compilando il quadro RT del modello redditi PF. Sono escluse da tassazione le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate in società italiane i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati (borse valori).
La ringrazio ancora. mi è chiaro il discorso delle plusvalenze (solo società con residenza fiscale in Italia e persona fisica con piu di 5 anni degli ultimi 10 in Italia).
Però Lei prima mi ha detto (o ho capito io erroneamente) che il 15 % dei dividendi si applica a tutti i tipi di dividendi (art 10 comma 2 b), pero' anche in questo caso si applica il medesimo criterio solo a società con sede in Italia.

Riassumendo.

Adempimenti in Italia per piccolo risparmiatore, cittadino italiano (con piu' di 5 anni fiscali degli ultimi 10 in Italia), fiscalmente residente in Olanda e che dichiara in Olanda, con conto titoli italiano in regime dichiarativo.

Azioni ENI (sede fiscale è italiana) -> 15% dividendi da pagare in Italia, costituiscono credito imposta in Olanda / plusvalenze se e solo se realizzate, da pagare in Italia se intestate a cittadino italiano che è stato residente fiscale in Italia + di 5 anni degli ultimi 10,costituiscono credito imposta in Olanda.

ETF internazionali (NO sede fiscale italiana e zero sottostante italiano), azioni quali STM, Ferrari NL0011585146 , Campari (NO sede fiscale italiana) oppure BTP italiani -> 0% dividendi da pagare in Italia / 0% plusvalenze da pagare in Italia.

Spero di non aver fatto errori.

Grazie.
 
Ultima modifica:
E' così, solo per i dividendi distribuiti da società con sede in Italia, le uniche peraltro obbligate ad effettuare la ritenuta da versare nelle casse del fisco italiano. Per il resto è corretto quanto da lei dettagliato.
 
E' così, solo per i dividendi distribuiti da società con sede in Italia, le uniche peraltro obbligate ad effettuare la ritenuta da versare nelle casse del fisco italiano. Per il resto è corretto quanto da lei dettagliato.
Grazie. Scusi se le faccio ancora un ultimo paio di domande per cio che concerne le tasse gia pagate mentre ero in Olanda e con le richieste rimborso. Esiste una reciprocità tra quello che avrei dovuto pagare e quello che il sostituto d'imposta mi ha prelevato e di cui chiedo rimborso?
- Dividendi Azioni ENI su cui ho pagato il 26% (avrebbe dovuto essere l'11%) -> posso chiedere a Pescara il differenziale ovvero l'11%. Questo mi pare chiaro. Il restante 15% sta a me a farlo valere come credito imposta in Olanda.
- Dividendi azioni non italiane su cui ho pagato il 26% (in realtà avrebbe dovuto essere 0%) -> posso chiedere il rimborso integrale o siamo limitati anche in questo caso all'11%? o nulla si può fare?
- Dividendi BTP italiani su cui ho pagato il 12,5% (in realtà avrebbe dovuto essere 0%) -> posso chiedere il rimborso integrale o nulla si può piu fare ?

- Cedole conti deposito su cui ho pagato il 26%, (ma che mi fanno dichiarare anch'essi in Olanda)-> posso chiedere il rimborso integrale o nulla si puo fare?

Grazie.
 
Ultima modifica:
Alto