L’articolo 88 del TUIR al comma 5 recita che: “[…] In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva”.
La circolare n. 108/1996 al punto 6.11 ha provveduto a chiarire che “[…] ai fini della determinazione della sopravvenienza attiva da assoggettare a tassazione detto valore normale non può che essere assunto al netto dei canoni relativi alla residua durata del contratto e del prezzo stabilito per il riscatto, che dovranno essere pagati dal cessionario in dipendenza della cessione, attualizzati alla data della cessione medesima”.
La cessione del contratto di leasing
Ipotizziamo che in dato 1 novembre 2004 venga ceduto il contratto di leasing.
Valore di mercato dell'autocarro Euro 25.000,00
Prezzo di cessione Euro 16.000,00
Interessi compresi nei canoni residui Euro 900,00
Canoni residui (829,20 X 8 ) Euro 6.633,60
Prezzo di riscatto
Euro 383,46
Sopravvenienza attiva [(25.000,00 – 6.633,60 – 900,00 – 383,46) – 16.000,00] = Euro 1.082,94
La sopravvenienza attiva sopra calcolata costituisce esclusivamente una variazione in aumento del reddito imponibile rilevabile in sede di dichiarazione dei redditi.