K
Karl8.
Ospite
Ho proceduto alla lettura attenta del comma 3 (mi è quasi venuta un'ernia alle meningi
.
Dice che gli obblighi relativi alle prestazioni di cui art.7 quarto comma lettera d) rese da non residenti a residenti sono adempiute dai committenti residenti qualora agiscano nell'esercizio di impresa arte o professione. OK si parla della soggetività del residente ma nulla si dice sulla soggetività del non residente.
Leggendo il quanto comma nel contesto dell'intero articolo 7 noto che lo stesso comma 4 è un'eccezione rispetto alla regola generale definita dal comma 3 il quale dice che le prestazioni di servizi sono rilevanti in Italia quando sono rese da soggetti residenti in Italia.
In sostanza il comma 4 deroga al principio generale del comma 3. Ora però quello che mi fa propendere verso la mia interpretazione è che il comma 3 parla di servizi resi da "soggetti Iva" e non da altri.
Per cui la deroga del comma 4 rileva solo per quanto riguarda il presupposto di territorialità mantenedo quindi inalterati gli altri due oggettivo e soggettivo.
Ergo si parla sempre di soggetti iva non di soggetti non iva.
Onanismo fiscale forse, ma questo è quello che capisco.
Ciao
Dice che gli obblighi relativi alle prestazioni di cui art.7 quarto comma lettera d) rese da non residenti a residenti sono adempiute dai committenti residenti qualora agiscano nell'esercizio di impresa arte o professione. OK si parla della soggetività del residente ma nulla si dice sulla soggetività del non residente.
Leggendo il quanto comma nel contesto dell'intero articolo 7 noto che lo stesso comma 4 è un'eccezione rispetto alla regola generale definita dal comma 3 il quale dice che le prestazioni di servizi sono rilevanti in Italia quando sono rese da soggetti residenti in Italia.
In sostanza il comma 4 deroga al principio generale del comma 3. Ora però quello che mi fa propendere verso la mia interpretazione è che il comma 3 parla di servizi resi da "soggetti Iva" e non da altri.
Per cui la deroga del comma 4 rileva solo per quanto riguarda il presupposto di territorialità mantenedo quindi inalterati gli altri due oggettivo e soggettivo.
Ergo si parla sempre di soggetti iva non di soggetti non iva.
Onanismo fiscale forse, ma questo è quello che capisco.
Ciao