Riferimento: ICI su due metà case
Ho trovato il regolamento per il mio comune al seguente link:
Ici - Imposta comunale sugli immobili anno 2010 - Comune di Padova.
Credo che la parte che mi interessa sia:
L'esclusione dall'imposta riguarda anche le abitazioni che il Regolamento comunale "assimila" alle abitazioni principali (compresa una pertinenza) e che sono state così dichiarate dal contribuente, e cioè:
* unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locate;
* abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (cioè genitori e figli), purché il parente vi dimori abitualmente e, in caso di contitolarità, l'immobile non sia già adibito ad abitazione principale da uno dei contitolari, che in tal caso è l'unico a godere del beneficio dell'esclusione dall'imposta (es. n.1: padre e figlio comproprietari al 50% di un immobile dove il figlio è residente: quest'ultimo non è più tenuto al pagamento, mentre il padre è soggetto all'aliquota del sette per mille sulla sua quota di possesso. Es. n. 2: Anna e Marina sono comproprietarie al 50% di un immobile dove è residente la figlia di Anna: per quest'ultima si applica l'uso gratuito e quindi l'immobile è esente dall'Ici per la sua quota di possesso mentre Marina paga l'Ici al 7 per mille per la sua restante quota del 50%). L'uso gratuito va dichiarato con Dichiarazione ICI, che vale anche per gli anni successivi. Se l'uso gratuito varia o cessa, occorre presentare una nuova Dichiarazione ICI.
da cui deduco che non vale la regola che mi avevate citato. Oltretutto vengono considerati parenti di primo grado in linea retta solamente genitori e figli senza comprendere anche i fratelli.
Potete darmi conferma?