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ho fatto ciò che ho potuto. Io penso sia utile leggerlo

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Ospite
· Compensi per attività commerciali occasionali e per prestazioni di lavoro autonomo occasionale – NON DEDUCIBILI AI FINI IRAP – DEDUCIBILI AI FINI IRES
· Compensi per collaborazioni coordinate e continuative – NON E’ DEDUCIBILE AI FINI IRAP NE IL COMPENSO, NE IL CONTRIBUTO INPS. E’ DEDUCIBILE IL CONTRIBUTRO INAIL (vanno considerate solo le collaborazioni effettivamente pagate nell’anno – principio di cassa). AI FINI IRES E’ DEDUCIBILE IL COSTO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO INPS E INAIL.
· Compenso per prestazioni assimilate a quello di lavoro dipendente (art. 50 DPR 917/86). NON RILEVANO AI FINI IRAP oltre al compenso anche il contributo INPS mentre è deducibile il contributo INAIL. AI FINI IRES E’ DEDUCIBILE IL COSTO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO INPS E INAIL.

· Compensi ad amministratori e sindaci la cui attività non rientra fra quelle di lavoro autonomo (per le quali viene ovviamente emessa fattura dal professionista). NON E’ DEDUCIBILE AI FINI IRAP, OLTRE AL COMPENSO, ANCHE IL CONTRIBUTO INPS A CARICO DELL’AZIENDA. E’ DEDUCIBILE IL CONTRIBUTO INAIL. AI FINI IRES IL COSTO, COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO INPS E INAIL A PROPRIO CARICO E’ DEDUCIBILE PER L’AZIENDA.(Tali costi vanno presi in considerazione per cassa e non per competenza).
· Compensi a professionisti (per consulenze, pareri, assistenza tecnica, etc) SONO DEDUCIBILI AI FINI IRAP E IRES
· Compensi per collaboratori a progetto. AI FINI IRAP NON E’ DEDUCIBILE OLTRE AL COMPENSO, ANCHE IL CONTRIBUTO INPS A CARICO DELL’AZIENDA. E’ DEDUCIBILE IL CONTRIBUTO INAIL.
· Compensi per collaboratori occasionali. NON SONO DEDUCIBILI AI FINI IRAP. I COSTI SONO COMPLETAMENTE DEDUCIBILI AI FINI IRES.
· Tutti i costi relativi al personale dipendente SONO INDEDUCIBILI AI FINI IRAP (quindi salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili, altri costi relativi al personale), ad eccezione dei contributi INAIL, dei costi per gli apprendisti, i costi relativi ai lavoratori disabili e ai dipendenti assunti con contratto di formazione lavoro. AI FINI IRES I COSTI RELATIVI AL PERSONALE SONO SONO DEDUCIBILI COMPRESI I CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL’AZIENDA, L’ACCANTONAMENTO TFR E I CONTRIBUTI INAIL.
· RIMBORSI SPESE VIAGGI E TRASFERTE. Le spese sostenute per il vitto e l’alloggio relative a trasferte fuori dal territorio comunale dei dipendenti, degli amministratori dei collaboratori coord. e continuativi, sono deducibili sia ai fini IRAP che IRES per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76Euro (258,23 se la trasferta è all’estero). Ai sensi dell’art. 19-bis1 del DPR 633/72, l’IVA relativa alle prestazioni alberghiere ed alla somministrazione di alimenti e bevande non è detraibile; pertanto essa deve essere sommata al costo della prestazione. E’ invece detraibile l’IVA relativa al trasporto.
Il rimborso può avvenire in 2 modi:
- in modo analitico, o a piè di lista, sulla base delle pezze giustificative e dei documenti presentati. In questo caso il rimborso non è soggetto a IVA in quanto le spese sono anticipate in nome e per conto della controparte (ovvero intestate alla società) ed escluse dalla base imponibile IVA;
- in modo forfetario, sulla base di un calcolo a forfait effettuato dall’azienda, senza documenti giustificativi. In questo caso il rimborso è documentato con fattura ed è soggetto ad IVA (a meno che il percepente non sia soggetto passivo d’imposta ai fini IVA, ovvero non svolga attività soggette a IVA.).
In materia di rimborsi spese occorre distinguere i rapporti di lavoro a progetto (assimilati a quelli di lavoro dipendente) dalle attività di lavoro autonomo (esercizio di arte e professione).
Nel primo caso tutta l’attività è esclusa dall’obbligo IVA. I rimborsi spese sono erogati per le trasferte, ovvero per le trasferte fuori dal territorio comunale in cui è fissata la sede di lavoro.
Nel secondo caso, anche i rimborsi spese, fatta eccezione per quelli a piè di lista (analitici), sono da ricondurre alle spese sostenute dal lavoratore autonomo per l’esercizio dell’impresa e come tali concorrono a integrare i compensi e sono pertanto assoggettati sia ad IVA, sia a ritenuta d’acconto.
ATTENZIONE: i rimborsi Iva non imponibile art.15 DPR 633/72 devono essere documentati dal consulente che li include in fattura dagli originali delle fattura/ricevute che devono essere obbligatoriamente intestate alla società, ovvero come dice l'articolo 15 "spese anticipate in nome e per conto della controparte". Quindi è necessario verificare che i documenti di spesa in originale siano intestati alla società. Se dovessero essere intestati al consulente, allora deve assoggettarli ad IVA 20% e r/a. Questo poiche' per il consulente diventa un costo scaricabile e pertanto deve essere compensato da pari ricavo.
Per poter essere escluse art.15 DPR 633/72 le spese anticipate devono essere sostenute IN NOME e PER CONTO del cliente, vale a dire che alla fattura devono essere allegate copie di tutte le pezze che hanno generato tali spese, e tali pezze devono riportare la ragione sociale del cliente stesso (è il "IN NOME").
Nel caso in cui non fossero allegate le pezze o quest'ultime non fossero intestate al cliente, ma lasciate ad esempio con un'intestazione "in bianco" (come può succedere con le ricevute del ristorante che molte volte non riportano nessuna dicitura del cliente!), le spese devono essere fatte rientrare nel corrispettivo ed assoggettate ad iva. Sicuramente un rimborso spese viaggio (ad esempio i pedaggi autostradali) o spese telefoniche non è sostenuto IN NOME del cliente, e quindi deve essere assoggettato ad iva come la prestazione principale.

· L’indennità Km corrisposta al dipendente e collaborat. coord. e cont. che utilizza auto propria per effettuare le trasferte E’ INDEDUCIBILE AI FINI IRAP. L’indennità Km è invece deducibile ai fini delle imposte sui redditi nel rispetto delle seguenti condizioni:
- il costo chilometrico deve essere calcolato utilizzando la tabella ACI;
- l’indennità è deducibile limitatamente al costo di percorrenza di automezzi con potenza non superiore a 17 cavalli fiscali se l’auto è a benzina o a 20 cavalli fiscali se l’auto è diesel.

L’indennità chilometrica corrisposta ai lavoratori autonomi deve essere assoggettata ad IVA dagli stessi nella fattura.

· PLUSVALENZE E MINUSVALENZE
Le Plusvalenze derivanti dalla vendita di beni strumentali (A5 del c/economico – altri ricavi e proventi. La vendita deve dipendere dalla sostituzione fisiologica del bene e non da cause straordinarie come ad es. la cessione dell’azienda poiché in tale ipotesi la plusvalenza è straordinaria.) sono INDEDUCIBILI AI FINI IRAP E IRES concorrono pertanto alla formazione dei componenti positivi di reddito. Concorrono inoltre a formare il reddito le plusvalenze realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, par la perdita o il danneggiamento del bene e nel caso in cui i beni vengano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa Le plusvalenze originate da cessione di beni a titolo oneroso o da risarcimenti assicurativi vengono determinate come differenza tra:
- corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione;
- costo non ammortizzato.
E’ possibile per legge rateizzare la plusvalenza in 5 anni (a condizione che si riferiscano a beni posseduti da almeno 3 anni, sia comunicata la scelta in dichiarazione dei redditi) per ripartire anche le imposte da pagare.
La contabilizzazione della rateizzazione tributaria delle plusvalenze con con l’imputazione tra le riserve del patrimonio netto delle quote girabili annualmente a componente reddituale non è più corretta, in quanto inficia il bilancio con “interferenze di ordine fiscale”e pertanto la rateizzazione viene operata extracontabilmente sede di formazione del modello UNICO.

Le scritture contabili sono le seguenti:
________________________ ____________________
crediti v/clienti a diversi
beni
IVA a debito
plusvalenze

Le minusvalenze dei beni relativi alle imprese, diverse da quelli che originano ricavi, determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze, sono DEDUCIBILI.

· Sono deducibili ai fini fiscali anche gli abbonamenti a giornali e riviste e pubblicazioni varie. Ovviamente tali costi sono deducibili nel rispetto del principio dell’inerenza.

· Sono deducibili ai fini IRES e IRAP i costi per l’energia elettrice, le spese postali.

· Costi di manutenzione e riparazione. I costi di manutenzione e riparazione ordinaria (ossia quelli effettuati in modo ricorrente e che non comportano un significativo aumento della vita utile e della capacità produttiva del bene come ad es. gli interventi di ristrutturazione che devono essere capitalizzati) sono deducibili sia ai fini irap che ires nei limiti del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili. L’eccedenza sarà deducibile in quote costanti nei 5 esercizi successivi. Es. se il valore di tutti i cespiti è pari a Euro 100.000 e le spese di manutenzione sono state pari a Euro 8.000, si deducono nell’anno solo Euro 5.000, i restanti Euro 3.000 si portano in deduzione in quote costanti negli esercizi successivi (3.000/5=Euro 600 ogni anno). Il costo complessivo dei cespiti che deve essere preso in considerazione per il calcolo del 5% e’ quello all’inizio dell’anno. In caso di cessione o di acquisto di beni in corso di anno, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso. Es. un’azienda acquista all’inizio di settembre automezzi al costo di 21.000.000

21.000.000x4/12 (4mesi su 12)x5%=350.000 (costo deducibile nell’anno).

I canoni di manutenzione e riparazione sono completamente ammortizzabili.

I coti di manutenzione e riparazione relativi ad alcuni beni quali i cellulari e le autovetture, non sono deducibili per il 50% la restante parte concorre a formare unitamente alle altre spese di manutenzione, il cumulo delle spese deducibili entro il limite del 5% del costo complessivo dei cespiti.

· Costi di pubblicità. Deducibili sia ai fini ires che irap nell’esercizio in cui sono sostenute oppure in quote costanti nell’esercizio e nei 4 successivi (art. 108 comma 2 DPR 917/86).
· Sono deducibili ai fini ires e irap i fitti passivi pagati x la locazione beni mobili, immobili, affitto di azienda e per noleggio.
· Sono deducibili ai fini ires e irap, i canoni pagati per l’utilizzo di software, marchi, brevetti, etc.

· Acquisto autovetture, motocicli, caravan etc.. Poiché i mezzi di trasporto vengono utilizzati anche per fini privati, il legislatore tributario ha posto un limite alla deducibilità dei costi di tali beni. Le spese e gli altri componenti negativi (es. manutenzioni, bollo, assicurazione, carburante etc.) relativi ad auto, autocaravan, motocicli e ciclomotori, sono, salvo in alcuni casi, deducibili ai fini IRAP e IRES nei limiti del 50% (80% se i veicolo sono utilizzati da agenti o rappresentanti) (art. 164 DPR 917/86).
Il costo di acquisto è deducibile:
- per le auto e gli autocaravan, per il 50% e nel rispetto del limite di costo di Euro 18.076,00;
- per i motocicli, per il 50% e nel rispetto del limite di costo di Euro 4.131,66;
- per i ciclomotori, per il 50% e nel rispetto del limite di costo di Euro 2.065,83.
Es. se un auto costa 30.000 Euro solo 9.038 Euro (50% di 18.076) saranno deducibili. Poiché tali beni sono soggetti ad ammortamento, il costo deducibile annuo sarà al massimo pari a Euro 2.259,50 (Euro 9.038,00x25%).
· Contratto leasing. In caso di acquisto in leasing dei suddetti veicoli, i canoni periodici non sono deducibili per la parte corrispondente al costo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori che eccede i limiti normativamente posti.
Pertanto, (come dettato dalla circolare 48/E del 10/2/1998), i canoni periodici sono deducibili ai fini fiscali nella misura che deriva applicando la percentuale che si ottiene a seguito del seguente calcolo:
limite imposto dal legislatore (di Euro 18.076,00 per auto e autocaravan, Euro 4.131,66 per i motocicli, Euro 2.065,83 per i ciclomotori), diviso il costo sostenuto dall’acquirente. Es se il costo sostenuto dall’acquirente per un auto è pari a Euro 30.000,00 si farà: 18.076,00:30.000=60,25% i canoni saranno pertanto deducibili nella percentuale del 60,25%.
Se ipotizziamo il caso di un impresa cha dal 01/07/X al 30/06/X+4 debba corrispondere canoni di locazione per un ammontare complessivo di Euro 30.987,41. In tal caso la deduzione per il periodo di imposta X sarà data dalla seguente formula 18.076,00:30.987,41=58,33% successivamente 30.987,41x58,33%=18.074,96 diviso il numero di giorni di durata del contratto quindi 18.074,96:1.460 (365x4anni-numero di giorni di durata del contratto di locazione)=12,38x184(numero di giorni da luglio a dicembre dell’anno X)= 2.277,92x50% (criterio di deduzione previsto dalla lettera b), comma1, dell’art. 164 DPR 917/86)= Euro 1.138,97 che è la parte di costo deducibile nell’anno X.
I CANONI LEASING SONO DEDUCIBILI AI FINI IRAP E IRES SOLO SE LA DURATA DEL CONTRATTO DI LEASING NON E’ INFERIORE A 8 ANNI SE HA PER OGGETTO BENI IMMOBILI O ALLA META’ DEL PERIODO DI AMMORTAMENTO PER I BENI MOBILI. (Es. se per un macchinario è previsto un periodo di ammortamento di 4 anni, i canoni leasing sono deducibili solo se il contratto ha una durata di almeno 2 anni). NON SONO DEDUCIBILI AI FINI IRAP GLI INTERESSI PASSIVI RELATIVI AI CANONI LEASING. L’individuazione degli interessi, si effettua utilizzando la seguente formula: costo sostenuto dal concedente (costo di acquisto-prezzo di riscatto) x numero di giorni del periodo d’imposta/numero di giorni di durata del contratto. Il costo sostenuto dal concedente va assunto al netto del prezzo di riscatto e, se i canoni leasing hanno IVA indetraibile, sia l’importo dei canoni di competenza, sia quello del costo del concedente, devono essere assunti al netto dell’IVA
· Locazione e noleggio auto
La norma fissa (art. 164 del TUIR coma 1 lett. B) che il costo di noleggio è deducibile sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP per il 50% nel rispetto del limite di costo di Euro 3.615,20 annue per le autovetture e gli autocaravan, 774,69 Euro per i motocicli e 413,17 Euro per i ciclomotori. La detraibilità IVA è limitata al 10% dell’IVA addebitata.
Un particolare tipo di noleggio è il cosiddetto “full service”, nel quale la locazione è abbinata da alcune prestazioni accessorie fornite dal noleggiatore come, ad esempio, la manutenzione ordinaria, l’assicurazione, la tassa di proprietà, la sostituzione in caso di guasto. Per tali contratti i limiti di cui sopra devono essere riferiti esclusivamente alla quota di canone relativa al solo noleggio. Se il contratto non specifica la quota del canone occorrerà scomputare dal totale la quota relativa ai servizi accessori. Quindi nell’ipotesi di noleggio “full-service” di un autovettura dovrà essere specificatamente indicata la quota di tariffa di noleggi depurata delle spese per servizi accessori di cui si usufruisce. In mancanza di tale specificazione, la tariffa corrisposta dovrà essere considerata unitariamente e rileverà per intero ai fini del raggiungimento del limite posto dal legislatore.
I costi di acquisto e gestione relativi ai veicoli in esame, sono integralmente deducibili se tali beni:
- sono strettamente necessari all’esercizio dell’attività dell’impresa (es. scuola guida, taxi);
- sono concessi ad un lavoratore dipendente, specificatamente individuato (vedi fac-simile verbale), per la maggior parte del periodo di imposta (più di 183 giorni), oltre che per espletare l’attività di lavoro anche per l’uso personale da parte dello stesso (uso promiscuo).
Auto in uso promiscuo al dipendente

In tale caso i costi sono interamente deducibili per l’impresa ma in capo al dipendente vi sarà una tassazione come fringe benefit di un ammontare pari al 30%dell’importo corrispondente al costo forfetario, parametrato ad una una percorrenza convenzionale di 15 mila Km, determinato in base al costo chilometrico fissato dalle tabelle ACI ogni fine anno ( i fringe benefits sono dei compensi non in denaro ma in natura che l’impresa eroga ai dipendenti, o agli amministratori e collaborat. Coord. e cont.. fringe benefits consistono ad esempio in beni o servizi che vengono dati al dipendente, o in beni dell’impresa che gli vengono dati in godimento, o ancora in prestiti erogati al dipendente a titolo gratuito o con tassi di interessi molto bassi) La circolare 326/E del 23/12/1997 afferma che qualora il modello di veicolo utilizzato promiscuamente dal dipendente non sia compreso fra quelli riportati sulle tabelle ACI l’importo da assoggettare a tassazione dovrà essere determinato prendendo a riferimento quello che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile; la circolare sottolinea inoltre che, poiché la percorrenza convenzionale utilizzata dal legislatore è determinata su base annua, l’importo da far concorrere alla formazione del reddito, deve essere determinato in proporzione al periodo dell’anno durante il quale al dipendente viene concesso l’uso promiscuo del veicolo, conteggiando il numero di giorni per i quali il veicolo è assegnato. Se il dipendente corrisponde delle somme (con il metodo del versamento o ella trattenuta) nello stesso periodo d’imposta, per la possibilità di utilizzare il veicolo, tali somme devono essere sottratte al valore del veicolo stabilito presuntivamente dal legislatore. Al riguardo si precisa che le predette somme devono essere computate al lordo di IVA:
Esempi di calcolo del fringe benefit
Autovettura "in produzione e a benzina" concessa ad uso promiscuo:
Alfa Romeo /Alfa 147- 1.6/16V TS
Costo chilometrico annuo: 0,5190 (4ª colonna tab.)
Valorizzazione del fringe benefit: 2.335,31 (= 5ª colonna, pari a 0,5190 x 15.000 Km. x 30%)
1° caso:
dipendente che utilizza l'autovettura per tutto il 2005 senza alcuna trattenuta:
ogni mese (da gennaio a dicembre) sarà sottoposto a tassazione ed a contribuzione previdenziale
l'importo di 194,61 € (= 2.335,31 : 12);
2° caso:
dipendente che utilizza l'autovettura per tutto il 2005 con una trattenuta pari a 50 € al mese, al lordo dell'Iva:
ogni mese (da gennaio a dicembre) sarà sottoposto a tassazione ed a contribuzione previdenziale
l'importo di € 144,61 (194,61 meno 50 pagati dal dipendente).
3° caso:
dipendente che utilizza l'autovettura - senza alcuna trattenuta - per tutto il 2005, con esclusione del mese di agosto, durante il quale è in ferie e, secondo gli accordi,
riconsegna la vettura al datore di lavoro.
Per ogni mese, escluso il mese di agosto, sarà sottoposto a tassazione ed a contribuzione previdenziale l'importo di € 194,61 (= 2.335,31: 12).


· SOPRAVVENIENZE ATTIVE O PASSIVE.
Le sopravvenienze sono componenti di reddito di natura straordinaria sono attive quando l’evento inatteso ha determinato l’insorgenza di una variazione reddituale positiva e passive ha determinato l’insorgenza di una variazione reddituale negativa.
In particolare le sopravvenienze attive sono costituite da ricavi o provento conseguiti a fronte di spese, perdite, oneri dedotti o passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concordo a formare il reddito riguardante esercizi precedenti e dal verificarsi dell’insussistenza sopravvenuta di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
Le sopravvenienze passive rappresentano oneri realizzati dal in funzione del mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, dal sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso alla formazione del reddito in precedenti esercizi, dal verificarsi dell’insussistenza sopravvenuta di attività , iscritte in bilancio, formatesi in precedenti esercizi. Le sopravvenienze attive o passive devono essere iscritte nel conto economico nella voce “proventi e oneri straordinari”.

Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi e gli oneri straordinari rilevano per la determinazione del reddito complessivo. Ai fini IRAP essi in genere non rilevano. Sono però rilevanti ai fini IRAP le sopravvenienze attive o passive relative a componenti di reddito che in esercizi precedenti hanno concorso alla formazione della base imponibile IRAP.

Es. esercizio “x”

_________________ ____________________
crediti v/clienti a ricavi delle vendite ricavo imponibile ai fini IRAP


esercizio” x+1”
_________________ ____________________
sopravv. passiva a credito v/clienti costo deducibile ai fini IRAP

· ICI deducibile ai fini IRAP ma non deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
· Spese di rappresentanza. Tali spese, di costo unitario non inferiore a Euro 25,82 (completamente deducibili nel periodo di imposta in cui la spesa è sostenuta), sono deducibili sia ai fini IRAP sia ai fini delle imposte dirette per 1/3 del loro ammontare (quindi i 2/3 sono interamente indeducibili) che, tra l’altro, deve essere dedotto in 5 quote costanti nell’esrcizio in cui la spesa è sostenuta e nei 4 successivi. L’IVA pagata all’atto dell’acquisto di beni o servizi rientranti fra le spese di rappresentanza, dal valore unitario superiore a Euro 25,82, è totalmente indetraibile. E’ invece detraibile l’IVA relativa a spese di rappresentanza di valore unitario inferiore a Euro 25,82.
 
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