Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Help ME FABIANO ..... IVA omessa del 2000

S

Sandro

Ospite
alve a tutti,


ho ricevuto una cartella esattoriale che contiene omessi pagamenti dell' iva e irap relativi all'anno 2000 unico 2001.

Gli articoli citati nella cartella sono i seguenti :

Somme dovute a seguito dl controllo automatizzato ai sensi del ART. 36 BIS del D.P.R. N.600 del 1973 E/O dell' ART. 54 BIS del D.P.R. N. 633 del 1972
comunicazione predisposta in data 23/05/2003.

Premesso che non ho mai ricevuto nessuna comunicazione precedente qualcuno mi puo' dire
se come ho letto da qualche parte esiste un termine che qui sembra scaduto per richiedere
somme quali IVA o IRAP ???


Grazie 1000 in anticipo a tutti.

[%sig%]
 
in base alle modifiche apportate dalla legge 106/2005 la cartella è nei termini...se non hai ricevuto la comunicazione preventiva di irregolarità puoi chiedere lo sgravio ad 1/3 delle sanzioni...ciao
 
Ti consiglio di leggere l'articolo "La recente evoluzione del procedimento di riscossione" apparso sulla rivista "Il Fisco" a firma di Giuseppe Bernoni. (pag. 179 e seg.)

A parere dell'autore, pur di fronte alle incertezze lasciate dalla nuova disciplina, sembrerebbe che il regime transitorio introdotto dal decreto citato da Andy (17 giogno 2005 n. 106), dia tempo per la notificazione delle cartelle di pagamento riguardanti le dichiarazioni presentate entro il 31/12/2001, entro il quinto annu successivo a quello della dichiarazione. Quindi il termine dovrebbe essere il 31/12/2006 per quanto ti riguarda. (Il parere degli altri colleghi sarebbe più che gradito).

Riguardo invece alla notificazione della cartella prima dell'invio dell'avviso di irregolarità, ho letto una recente sentenza che al momento non riesco a trovare, ( c'è qualcuno che ci può aiutare?) laddove è nulla l'emissione della cartella se prima non è stato emesso l'avviso. L'escamotage da parte dell'Agenzia di riconoscere il diritto alla riduzione delle sanzioni non sarebbe giuridicamente sufficiente.

Trattasi di materia nuova che sicuramente vedrà una certa evoluzione giurisprudenziale nel prossimo futuro.

Per quanto ti riguarda tuttavia, dato che cmq la cartella va pagata nei sessanta giorni, salvo poi farti rimborsare alla fine del procedimento, ti inviterei a seguire il consiglio di Andy, e cioè di chiedere l'annullamento della cartella in autotutela, se il versamento non è dovuto, oppure chiedere la riduzione ad un terzo delle sanzioni.

ciao
 
Fabiano posso usarlo nel mio caso se ci fossero gli estremi ???

Cassazione: perentorio il termine di notifica delle cartelle esattoriali

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. 10/2004) ha stabilito che è perentorio il termine fissato dall'art. 25 del DPR 602/1973 (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dall'art. 11 D. Lgs.vo 46/1999, con effetti dall'1.7.1999; e poi dall'art. 1 comma primo lett. b) D. Lgs.vo 193/2001, con effetti dal 29.6.2001) e che prevede che "l'esattore, non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli è stato consegnato, deve notificare al contribuente la cartella di pagamento". I Giudici del Palazzaccio, hanno sottolineato che "la natura perentoria dell'indicato termine (desumibile anche dalla funzione che al termine stesso è assegnata, nella specie da individuarsi all'evidenza nella necessità di non lasciare il contribuente soggetto alla verifica di cui all'art. 36 bis DPR 600/1973 esposto indefinitamente all'azione esecutiva del Fisco: Cass. 7662/1999) - determinante, ove non rispettato, la decadenza dell'A.F. dal diritto di far valere la propria pretesa - è stata autorevolmente ribadita dalla Corte Costituzionale (ordinanza n.107/1993), che in proposito ha sottolineato essere tale interpretazione l'unica costituzionalmente legittima in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione".
 
Direi di no, poiché il periodo temporale preso a riferimento dalla sentenza è anteriore a quello da te esposto nel tuo post introduttivo.

ciao
 
Alto