Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Genitore deceduto lavori in corso

rossanag

Utente
Buonasera, deceduto fine ottobre il genitore proprietario 100% di abitazione principale con lavori in corso di ristrutturazione . Preciso che muratore, piastrellista e architetto le fatture sono già state emesse intestate al de cuius e pagate con bonifico da parecchio. Manca giusto quella dell' 'idraulico (la più sostanziosa). compreso anche caldaia caloriferi . chiedo a chi deve essere intestata la fattura e bonifico essendoci come erede coniuge e 2 figli e non ancora stata fatta denuncia successione.
in attesa ringrazio
ciao
 

Giuldi

Utente
Se, da come ho capito, si tratta della casa coniugale, le fatture pagate dal defunto e non utilizzate potranno essere detratte solo dalla moglie che, avendo il diritto di abitazione, è l'unica erede a mantenere la "detenzione materiale e diretta" del bene.
Le future fatture potranno essere pagate e detratte da uno (o più) degli eredi.
 

rossanag

Utente
Grazie mille Giuldi si tratta di casa coniugale. ok. per le fatture pagate dal defunto, mentre per quella dell'idraulico che verrà emessa entro fine novembre può essere pagata con bonifico a nome di uno dei due figli. non servono dichiarazioni?
grazie ancora ciao
 

catia71

Utente
c'è un utile articolo di fisco e tasse se uno degli eredi ha la detenzione dell'immobile è lui il titolare della detrazione.


"Nel caso di trasferimento di immobile per successione, oggetto di ristrutturazione, la detrazione irpef viene trasmessa, esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene, ovvero la detrazione spetta a gli eredi che possono disporre dell'immobile a proprio piacimento, a prescindere dalla destinazione dell'immobile ad abitazione principale.
Si chiarisce che:
se l'immobile è locato, la detrazione viene persa e quindi non trasmessa agli eredi
se l'immobile è libero e ci sono più eredi, la detrazione spetta a ciascuno pro-quota
se l'immobile viene utilizzato come abitazione da un erede, nel caso ci siano più eredi, la detrazione spetterà per intero a colui che ci abita
se il coniuge superstite ha rinunciato all'eredità, mentenendo solo il diritto di abitazione, non può usufruire delle residue quote di detrazione, in quanto è venuta meno la condizione di erede.
La condizione della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione.
Se, per esempio, l’erede che deteneva direttamente l’immobile ereditato successivamente concede in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene. Potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione.
A maggior chiarimento riportiamo la risposta a un quesito contenuta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015
"Con circolare n. 24/E del 2004 è stato chiarito che la “detenzione materiale e diretta del bene”, alla quale è subordinata la possibilità di continuare a fruire della detrazione da parte dell’erede, sussiste qualora l'erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile ad abitazione principale. Con circolare 20/E del 2011, al par. 2.2, è stato ulteriormente specificato che l’erede, concedendo in comodato l’immobile, non può più disporne in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius.
Coerentemente, si ritiene che la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” debba essere sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Nel caso in cui l’erede, che deteneva direttamente l’immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene."
 
Alto