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garante del contribuente

Se c'è errore di persona, in base all'art. 21 septies della legge 241/90, così come novellata dalla legge 11/2/05, non dovrebbero esserci termini di decadenza per proporre ricorso contro l'atto, trovandoci di fronte ad un provvedimento sostanzialmente nullo.

Al riguardo ti inviterei a leggere l'interessante articolo pubblicato dalla rivista "Il Fisco" n. 9 del 2006, pagina 1310 e seg. firmato da Fausta Brighenti.

ciao
 
A seguito della tua richiesta, il garante interviene presso l'Ufficio chiedendo una relazione in merito.
Ottenuta questa il Garante ti scrive rendendoti note le determinazioni che l'Ufficio intende adottare.

Se l'ufficio ritiene di non dover annullare, non cè altro da fare che rassegnarsi e pagare.

Il garante riveste solo una funzione di impulso affinchè l'Ufficio corrisponda alle richieste del contribuente, ma non ha nessun ruolo decisionale in merito alla sorte dell'atto.
 
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