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fringe benefit

G

Graziella

Ospite
Avrei bisogno qualche chiarimento sul trattamento fiscale in capo alla società e in capo al dipendente sulla retribuzione in natura consistente in:
- concessione auto aziendale ad uso promiscuo (per la società l'autovettura è in full rent);
- polizza sanitaria.
Cosa viene tassato in capo al dipendente?
Cosa deduce l'azienda?
e' possibile avere riferimenti normativi (art. Tuir)...
grazie.
graziella.
 
Bisogna distinguere due casi e cioé:
1) Se l'auto è concessa per la maggior parte del periodo d'imposta allora l'impresa può dedurre integralmente i costi e le spese relativi a tale veicolò purchè siano rispettate le condizioni dettate dall'art. 164, ex art 121bis Dpr 917/86

2) se è concessa per un periodo inferiore alla maggior parte del periodo d'imposta, la quota di costi riferibile a tale periodo (in quanto c'è il riaddebito in capo al dipendente) è deducibile integralmente come costo del lavoro, mente la restante quota è deducibile nei limiti previsti per i beni strumentali.

Altro riferimento normativo come sopra evidenziato sono:
(Circ.min. 10/02/1998 n. 48/E)
(art.51, c2,3 ex art.48 c.2,3 Dpr.917/86)
Spero di essere stato d'aiuto
Ciao.
 
Come Libero Professionista con 2 dipendenti posso dare in uso l'auto ad uno dei dipendenti per tutto l'anno, applicando il fringe benefit nella busta paga dello stesso e portare completamente in detrazione i costi dell'auto?
Chiedo questo perchè come professionista mi era stato riferito che il trattamento era diverso.
Inoltre chiedevo se la detrazione del fringe benefit che viene applicata al dipendente influisce sul suo trattamento previdenziale e sugli accantonamenti (tfr, pensione ecc)
 
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