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fatture leasing

un'ultima precisazione: occorre che i contratti non abbian cmq natura personale, cioè basata sulla fiducia tra le parti.. verifica cioè se nei contratti di leasing non vi sia l'espressa previsione del carattere personale del contratto, qualora vi fosse, questa sottrae tali contratti dalla successione automatica art. 2558 cod.civ. e richiede una espressa pattuizione contrattuale tra l'alienante e l'acquirente.

Al di la di questo caso limite cmq, non è richiesto il consenso alla cessione della società di leasing, la stessa può entro 3 mesi dalla notizia del trasferimetno recedere dal contratto se vi è giusta causa, ne vi deve essere il rimando all'art. 2558 in atto, per aver effettuato la cessione ed il subentro in detti contratti..

ciao..
 
Marzo 2005
a parte che son trascorsi 6 mesi mi sembre che ci sia stata molta superficialità sia nella cessione di azienda che nella cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ora chi ha Toppato deve rimediare ..
 
buongiorno
+ che superficialità si è trattato di urgenza.
l'atto recita:
.....incluse tutte le passività, anche diverse dai debiti commerciali, nei confronti di fornitori e per debiti finanziari, anche di locazione, nei confronti di banche e altri istituti autorizzati.
penso che il senso del testo includa anche i contratti di leasing in corso e per dar corso al subentro sono state fatte le raccomandate che dicevo.
il problema si risolverà, malgrado le lungaggini, ma rimane l'ostacolo delle fatture emesse da maggio alla data di effettivo cambio di contratto.
 
Superficialità nel senso che non tutti i contatti di leasing non sono standard; ci sono contratti in cui non è possibile effettuare il riscatto da parte di terzi, contratti in cui non è possibile il subentro e contratti in cui anche nei casi di subentro il locatario originale rimane vincolato in solido o non viene svincolato da garanzie fidejussorie.
Ora se la società di leasing autorizzerà il subentro non avrà difficoltà a stornarti le fatture e a riemetterle per errata intestazione.
La prossima volta è consigliabile citare in atto gli estremi dei contratti di leasing e di locazione che sono oggetto della cessione del ramo di azienda.
 
concordo, ma al di la dei contratti a carattere personale, non serve richiedere il consenso della società di leasing, che può "solo" recedere dal contratto stesso se sussiste giusta causa entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento.
 
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