I compensi percepiti da un professionista dopo la cessazione dell'attività e la chiusura della partita Iva, costituiscono redditi diversi e, più precisamente, redditi occasionali di lavoro autonomo (articolo 81, lettera l, del Tuir).
Nel caso prospettato, pertanto all'atto del pagamento dei compensi non deve essere emessa fattura; per documentare l'incasso degli stessi è sufficiente emettere una semplice quietanza (in bollo se l'importo supera 77,46 euro); i redditi, determinati secondo le regole fissate dall'articolo 85, comma 2 del Tuir, devono essere indicati nel quadro RL del modello Unico 2003.
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