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FATTURAZIONE

A

ALESSANDRA

Ospite
bUONGIORNO!!!
UN' ARTIGIANO (ELETTRICISTA,IDRAULICO..)
CHE EMETTE FATTURA PER PRESTAZIONI DEVE
COMPILARLA SU FATTURE FISCALI O ANCHE IN CARTA SEMPLICE?
ANCHE NEI RIGUARDI DEI CONDOMINI?
GRAZIE
 
MI SEMBRA DI AVER GIA' LETTO NEL FORUM CHE
LA RICEVUTA FISCALE VA FATTA SEMPRE, POI
SE IL CLIENTE CHIEDE LA FATTURA VA FATTA.
PROVA A CONSULTARE I VECCHI FORUM
CIAO
 
Puoi compilare o la fattura-ricevuta fiscale o la fattura in carta semplice.
 
IL CODICE TRIBUTARIO 1997 MARINO PAG.981 SOSTIENE CHE C'E' OBBLIGO DELLA RICEVUTA FISCALE , SUSSISTE ANCORA QUESTO OBBLIGO?
 
Nella C.M. 97/E DEL 04.04.1997 alla ricevuta fiscale viene equiparato lo scontrino e pertanto possono essere utilizzati indifferentemente l'una o l'altro.
 
Ai sensi della legge 413/91, dal 93, tutti i soggetti che, ex art.22 dpr633/72, non avendo l'obbligo di emissione della fattura, se non su richiesta del cliente, dovevano emettere lo scontrino per
la cessione dei beni e la ricevuta per le prestazioni di servizio, con l'unica eccezione per bar e pasticcerie che, pur effettuando prestazioni di servizio potevano fare lo scontrino. Come ha precisato Bruno, la circolare 97/E del 1997 ha equiparato l'emissione dello scontrino a quello della ricevuta fiscale e viceversa. In altri termini il contribuente per
documentare i corrispettivi percepiti nell'esercizio della propria attività può, indifferentemente, avvalersi sia della ricevuta fiscale che dello scontrino fiscale ovvero di uno dei documenti per una o più operazioni e dall'altro documento per le ulteriori operazioni.
 
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