Riferimento: Fattura Servizi Legali
L’Amministrazione Finanziaria, con R.M. 18.03.1992, prot. n. 465228, ha espressamente affrontato il tema di servizi legali resi da avvocati italiani a soggetti extracomunitari, esaminando, in particolare, conoscere il trattamento fiscale da riservare, agli effetti dell'Iva, all'assistenza legale resa da avvocati
italiani a clienti extracomunitari per il recupero di crediti vantati nei confronti di debitori nazionali.
Al riguardo devesi far presente che le prestazioni di cui trattasi, in quanto rese a favore di soggetti extracomunitari, restano escluse dal campo di applicazione dell'imposta, a norma dell'articolo 7, comma 4, lett. f) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 663 e successive modificazioni.
Conseguentemente i documenti contabili emessi per tali operazioni non assumono alcuna rilevanza ai fini della contabilità Iva fermo restando, naturalmente, gli adempimenti in materia di imposte dirette.
Da osservare, inoltre, che con R.M. 9.04.1981, n. 12 – prot. n. 2702205, l’Amministrazione Finanziaria aveva definito le prestazioni di consulenza tecnica come segue: le prestazioni di "consulenza tecnica e legale", a modifica del criterio enunciato nella R.M. n. 422280 del 14.01.1981,
comprendono non solo l'attività professionale che si estrinseca in giudizi, precisazioni, chiarimenti o pareri, ma anche quella prettamente legale di assistenza e rappresentanza dei clienti in giudizio.
Conforta tale assunto la considerazione che un diverso criterio di ermeneutica, avente per scopo di limitare la non imponibilità alle consulenze legali, intendendosi per tali le mere pronunce di pareri,
sarebbe in contrasto con il criterio di massima enunciato nella VI Direttiva Comunitaria, la quale, all'art. 9, n. 2, lett. e), riferendosi genericamente alle "prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili" non può non comprendere fra le dette prestazioni anche l'attività
tipica legale di assistenza e rappresentanza in giudizio.
Ciò premesso, si segnala che i più recenti pronunciamenti dell’Amministrazione Finanziaria (R.M. 13.03.2002, n. 86/E) confermano che le prestazioni di consulenza tecnica e legale rese nei confronti di un committente di Paese terzo sono fuori campo Iva, ai sensi dell'articolo 7, 4° comma, lettera f),
salvo che siano utilizzate in Italia.