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fattura e codice fiscale

M

mike

Ospite
dato che adesso vi è l'obbligo di indicazione del codice fiscale sulle fatture vorrei sapere quali sono le sanzioni per omessa indicazione del CF e qual'è la normativa di riferimento


grazie mille in anticipo :)
 
Non c'è obbligo di indicare il CF in fattura - è solo comodo per compilare poi gli elenchi fornitori/clienti.
 
Re: Il codice fiscale è obbligatorio in fattura!

concordo con michaela, nessun obbligo di indicazione e nessuna sanzione per il mancato invio

"dal sito.. www.commercialistatelematico.com
http://www.commercialistatelematico.com/articolo.html?articolo_pubblico=codicefiscale.htm

IL CODICE FISCALE DEVE ESSERE INDICATO NELLA FATTURA?

ovvero... elementi identificativi obbligatori del committente o cessionario





Il presente articolo trae spunto dalla risposta n. 4646 pubblicata sull’ESPERTO RISPONDE del 16 novembre 2003 n. 86.

Gli esperti del Sole 24 Ore, in merito ad un quesito inerente l’obbligatorietà o meno dell’indicazione del codice fiscale del committente sulle fatture, sostengono: “…Come già evidenziato nella risposta al quesito citato dal lettore ( 3170 E.R. 59/2003), l’obbligo di indicazione, nella fattura, del codice fiscale del committente è stabilito dall’articolo 6 del Dl 260/74, convertito nella legge 354/74.

La norma citata prevede, infatti, che: “Nelle fatture o nei documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l’I.V.A. deve essere indicato il numero di codice fiscale dei soggetti tra i quali è effettuata l’operazione”.

Giustamente, osserva il lettore, che il numero di partita IVA, per quanto previsto dalla circolare n. 64 del 1982, è da ritenere assorbente il numero di codice fiscale. Ciò vale ovviamente per l’emittente la fattura, che, ai sensi dell’articolo 21, deve indicare il proprio numero di partita IVA, ma non per il destinatario per il quale occorre quindi indicare il solo numero di codice fiscale. Non sorprende la perplessità del lettore su questo obbligo, dal momento che paiono adempiervi in pochi e la norma che lo prevede è poco conosciuta. Ciò, ovviamente, non può invocarsi a scusante, anche se, dal punto di vista sanzionatorio, la violazione dovrebbe ricondursi a quelle di carattere formale, per le quali non dovrebbe applicarsi sanzione, per quanto previsto dallo statuto del contribuente.”



Cerchiamo di analizzare la norma e di seguire le vicissitudini della stessa per argomentare la nostra tesi.



L’articolo 21 del DPR 633/72, attualmente in vigore, si intitola “Fatturazione delle operazioni” e al comma 2 recita:

“La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:

1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all’emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome.”

Questo numero è stato così modificato dall’articolo 10 comma 1 del DPR 30.12.1981 n. 793, con effetto dall’1.1.82.



Ora, nel tempo, si sono susseguite, diverse disposizioni inerenti il numero di codice fiscale specie in materia di repressione dell’evasione fiscale.

In ordine di tempo, l’articolo 6 del DPR 29/9/73 n. 605. Il primo comma dispone:” il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:

a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti, l’imposta sul valore aggiunto, relativamente all’emittente”.



Successivamente, il decreto legge del 6 luglio 1974 n. 260, convertito nella legge 14 agosto 1974 n. 354, dispone con l’articolo 6 che si intitola IVA-FATTURAZIONE-INDICAZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE: “…Nelle fatture o nei documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l’I.V.A. deve essere indicato il numero di codice fiscale dei soggetti tra i quali è effettuata l’operazione.

Questo articolo, nota bene, non è modificativo o integrativo dell’articolo 21 del DPR 633/72, ed è tuttora in vigore.



Arriviamo così al 1976. Sulla Gazzetta Ufficiale n.323 del 3/12/1976, viene pubblicato il DPR 02.11.76 n.784, modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605 e successive modificazioni concernenti disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti. All’articolo 6 – Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale. – Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:

a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l’imposta sul valore aggiunto, relativamente all’emittente.

Se ne deduce quindi che pur rimanendo vigente la disposizione di cui all’articolo 6 del DL 6 luglio 1974 n. 260, in cui è prevista in fattura l’indicazione del codice fiscale di entrambe le parti, la stessa norma si possa ritenere implicitamente abrogata dall’articolo 6 del DPR 784 del 2 novembre 1976.

A conforto di questa tesi citiamo la Risoluzione n. 35620 del 03.02.1978 del Ministero delle Finanze.

La risoluzione risponde ad una istanza rivolta da una società in merito al rifiuto opposto al proprio personale dipendente, da parte di alberghi e ristoranti, per il rilascio di fatture nel caso in cui il personale stesso non sia in condizione di dichiarare contestualmente il numero di codice fiscale della società dalla quale dipende.

L’amministrazione finanziaria risolve la questione con questa affermazione: “Al riguardo si precisa che l’art. 6 lett. a) del DPR 2 novembre 1976 n. 784, dispone che nelle fatture e nei documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l’imposta sul valore aggiunto è obbligatoria l’indicazione del numero di codice fiscale del solo emittente, restando pertanto escluso l’obbligo della indicazione del numero di codice fiscale dei clienti.”



L’altra disposizione intervenuta è il DPR 30 dicembre 1981 n. 793 che con l’art. 10 sostituisce il n. 1) dell’articolo 21 del DPR 633/72 nella versione che abbiamo inizialmente citato e che dispone sostanzialmente l’obbligo relativamente all’emittente, di indicare il proprio numero di partita IVA.



La circolare ministeriale del 03.08.1982 n. 64/351942 citata anche nella risposta al quesito, è stata emanata in seguito al DPR 30 dicembre 1981 n. 793, …” in particolare, con la prima modifica, che ha effetto dal 1 luglio 1982, viene previsto l’obbligo per i soggetti tenuti all’emissione della fattura dell’indicazione sul documento, oltre che degli elementi identificativi dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione, anche del numero di partita IVA dell’emittente, che può ritenersi assorbente del numero di codice fiscale…omissis…Non è obbligatoria l’indicazione in fattura del numero di partita IVA dei cessionari e committenti.”

Il refuso del codice fiscale citato, a nostro avviso è riferito al termine così come utilizzato nel DPR 2/11/76 n. 784, all’art. 6 lettera a) in cui si obbliga l’indicazione dello stesso, sulle fatture, relativamente all’emittente.

A nostro modesto parere quest’ultima disposizione è quella attualmente in vigore, anche se ad onor del vero la disposizione di cui all’articolo 6 del DL 260/74 non è stata mai formalmente abrogata. Ma una lettura diversa obbligherebbe ad esempio un turista straniero che necessita di una visita medica mentre è in vacanza nel nostro paese a passare, dopo aver preso appuntamento con il medico, dall’Agenzia delle Entrate per farsi dare il codice fiscale per consentire la fatturazione della prestazione, francamente sembra un adempimento eccessivo.

Aspettiamo in ogni caso il Testo Unico IVA di prossima emanazione, sperando che venga fatta definitivamente chiarezza in merito.

Resta in ogni caso obbligatorio indicare il codice identificativo dei soggetti comunitari nel caso si pongano in essere operazioni intracomunitarie"

e ora vediamo se il solito ssragggionazzo ha una marca da bollo da incollare anche qui

saluti
 
Re: Il codice fiscale è obbligatorio in fattura!

ops.. refuso " e nessuna sanzione per il mancato invio" nessuna sanzione per la mancata indicazione.

ciao
 
Re: Il codice fiscale è obbligatorio in fattura!

per me nn v'è obbligo.. dove sta scritto che l'estensore di quel pezzo asserisce che l'obbligo c'era perchè c'era da compilare l'elenco..

e, scusa, sarà così anche quando torni
ed inoltre nn si può essere sanzionati per un obbligo che non c'è

leggi meglio l'articolo e arriverai alle medesime conclusioni
ciao
 
Re: Il codice fiscale è obbligatorio in fattura!

OK, allora indicate pure il codice fiscale del cliente - potete indicare anche altre informazioni che ritenete utili (esempio capitale sociale, se versato o meno.... lascio a Voi) in fattura.
Comunque a me che non lo indico, non mi possono sanzionare - e perciò non lo metto *smile*
 
Re: Il codice fiscale NON è obbligatorio in fattura!

..e qualcuno può anche incollarvi tutte le marche da bollo che vuole :))

ciao
 
Re: Ribadisco: il codice fiscale è obbligatorio in fattura!

ok.. che tu lo ribadisca è legittimo, che ci vada è altra storia.

ciao
 
Re: no ai codici fiscali in fattura :)

probabilmente ti è sfuggito tutto il senso del discorso..

l'art. 6 del dl 260/74 è fatto di due commi:
1 - obbligo di elencare codice fiscale nelle fatture

2 - obbligo di indicarlo negli elenchi
(ma non perchè ho l'obbligo di indicarlo nelle fatture..)

l'1 non ha piu ragione d'essere per quei motivi indicati in quell'articolo che ti ho postato..


il 2 ora "rivive" per il nuovo obbligo elenco clienti e fornitori, cosi come previsto dalle nuove disposizioni.

ciò non toglie che i dati da mettere in fattura sono quelli previsti dall'art. 21 dpr 633/72 che non menziona i codici fiscali.

niente obbligo di indicarli pertanto.
ah, non è stato detto che niente sanzione = niente obbligo.. semmai il contrario.

per favore almeno tu non fare come lo sragionazzo.

(il quale vedrai avrà la marca da bollo da applicare anche a questo post)

bye
 
Re: no ai codici fiscali in fattura :)

ma perche' continui con questo ragioniere..???ormai e' diventata "troppa" questa mania di menzionarlo..basta!alla fine se mi permetti passi nell'antipatia tu..(IMHO)non che il ragioniere sia antipatico..esprime dei pareri tutto qua..
 
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