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Fattura di acquisto in ritardo

crozzi

Utente
Ciao.
Da una verifica mi sono accorto dell'assenza di una fattura di acquisto data 22/03. Ho chiamato il fornitore che ha provveduto subito all'invio. Il numero è uguale al numero della copia di cortesia, quindi si era dimenticato di inviarla.
Sono un mensile quindi le sanzioni dovrebbero essere escluse anche in questo caso giusto?
Sanzioni a parte, il termine sarebbe stato il 19/08/19 (22/03+120 gg + 30 gg) prima di procedere con versamento iva, autoffattura e registrazione documento su registro iva acquisti?
Grazie.
 

Rocco

Utente
Nel caso descritto verrebbe a configurarsi a Suo carico, in qualità di cessionario/committente, la violazione di cui all'art. 6 c. 8 Dlgs 471/97 non essendo stata l'operazione regolarizzata nei 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione.
Saluti.
 

crozzi

Utente
La ringrazio per la pronta risposta. Quindi la violazione è comunque sanzionabile?

8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, e' punito, salva la responsabilita' del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al quindici per cento del corrispettivo, con un minimo di lire cinquecentomila, sempreche' non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalita':
a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.
 

Rocco

Utente
Certamente sì.
Non saprei però se con la fatturazione elettronica tale violazione l'ufficio riesca a rilevarla di default oppure no. Avrei i miei dubbi al riguardo...
In vigenza della fatturazione cartacea tale tipo di violazione poteva essere constatata solo mediante attività di verifica nei confronti del contribuente.
Saluti.
 
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