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Fallimento

Ciao a tutti, spero mi possiate essere di aiuto.
Una società durante la sua normale vita ha dei rapporti di natura finanziaria con altre società da cui percepisce interessi attivi.
Se ad un certo punto dell'anno per questa società inizia una procedura di fallimento, questa blocca la maturazione degli interessi attivi o essi continuano a maturare comunque?
 
Riferimento: Fallimento

Non ci sono ragioni per le quali il computo della maturazione degli interessi attivi a favore della società fallita debba cessare.

ciao
 
Riferimento: Fallimento

Spero di non sbagliarmi, ma l'art. 55 della vecchia legge fallimentare (vecchia perchè tale fatto si riferisce ad un periodo precedente l'entrata in vigore della nuova) prevede che il fallimento sospende il corso degli interessi fino alla chiusura del fallimento.
Solo che siccome non sono molto ferrato in materia fallimentare non vorrei che ho capito male.
 
Riferimento: Fallimento

Si, ma sui debiti pecuniari del fallito per via della par conditio creditorum.

Nel caso da te prospettato ci troviamo invece di fronte a crediti pecuniari.

Semmai prova a verificare l'articolo 78 della precedente L. F.

ciao
 
Riferimento: Fallimento

Capisco quello che dici, ma credo che l'art 78 della L.Fallimentare non sia idoneo.
In ogni caso quando inizia una procedura di fallimento la società se non erro dovrebbe chiudere il bilancio e calcolare le relative imposte nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di inizio del Fallimento e poi redigere (ma questo spetta al curatore) un rendiconto relativo al fallimento che inizia alla data di apertura del procedimento.
Se così fosse gli interessi attivi maturati dalla data di apertura del fallimento alla fine dell'anno solare, dovrebbero entrare a far parte del rendiconto e non del bilancio di esercizio relativo al periodo inizio anno, inizio procedura di fallimento.
Spero di essere stato il più chiaro possibile, per ricevere un aiuto.
 
Riferimento: Fallimento

L'onere per la redazione della dichiarazione per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di sentenza è a carico del curatore (art 183 del Tuir).

Gli interessi continuano a maturare per competenza. Quelli successivi alla sentenza di fallimento sono di competenza di quel nuovo periodo. Nel rendiconto iniziale vanno collocati i soli interessi maturati dall'inizio dell'anno alla data di sentenza.

L'art 78 te lo avevo indicato solo per sottolineare che con la sentenza di fallimento cessano anche i rapporti di conto corrente. (mi sembrava dai tuoi interventi che ci trovassimo di fronte a rapporti di conto corrente).

ciao
 
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