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fallimento e iva

R

riccardo

Ospite
<HTML>qualcuno mi sa dire quale è la sentenza della cassazione che ha sancito che l'iva non ha nessun privilegio o qualcosa del genere.
a una ditta è stato pagato per intero il valore della merce ma non l'iva e il curatore mi ha detto che la cassazione ha sentenziato che l'iva non ha privilegio anche se richiesta da azienda artigiana.
ciao e grazie
riccardo</HTML>
 
<HTML>Il problema devi portelo all'atto dell'insinuazione al passivo, e non al momento del pagamento.
Quando lo stato passivo e' chiuso, e dichiarato esecutivo, l'unica possibilita' di contestarlo e' l'opposizione.
Il problema dell'IVA sulle cessioni di beni o sulle prestazioni di servizi riguarda la stessa legge fallimentare (datata 1942) che non ha ovviamente regolato la disciplina (il decreto IVA e' del 1972).
Poiche' il privilegio e' limitato alla prestazione dell'artigiano, l'IVA non ne e' ricompresa.
Il privilegio sull'IVA e' di tipo speciale e riguarda unicamente i beni che sono stati inventariati (e limitatamente all'importo che potra' essere incassato in sede di vendita).
Per tali motivi i professionisti (privilegio art. 2751 bis n. 2 c.c. e gli artigiani art. 2751 bis b. 5) emettono fattura ma recuperano l'IVA solo successivamente al deposito del piano di riparto finale, se non hanno ottenuto il pagamento dell'IVA.
Il tutto con emissione di nota di variazione di sola IVA ex art. 26 dpr 633/72.
Franco Confalonieri
www.studiomeli.it</HTML>
 
<HTML>ma allora ad un artigiano non è consentito di emettere nota di variazione dopo il riparto finale
ciao e grazie</HTML>
 
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