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Fallimento azienda e ferie non godute

antonio08

Utente
Salve,

ho un contratto a tempo indeterminato contratto CCNL commercio livello 3, sono azienda da tre anni.

Ho molte ferie non spese e l'azienda non versa in buone acque, vi scrivo per chiedere:


1. se cambiassi azienda i giorni di ferie e i permessi nn goduti mi vengono pagati? non c'è un limite in questo senso?

2. quanto tempo avrebbe il datore per liquidarmi questi giorni e il tfr?

3.in caso di fallimeto dell'azienda per tfr e ferie non godute subentrerebbe l'inps? mi pagherebbe in toto o in parte?

in quali tempi?

grazie
 
Ultima modifica:

domenico

Utente
Salve:

1) si, no;

2) in generale sono corrisposte con l'ultima retribuzione del mese, è prevista la corresponsione del Tfr non oltre 45 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; in caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto;

3) il fondo di garanzia non interviene sulla indennità per ferie non godute; non ci sono tempi certi.

Saluti
 

antonio08

Utente
eppure sul punto 3 leggo qui: https://www.laleggepertutti.it/205840_lindennita-di-ferie-non-godute

Sono illegittime le disposizioni dei contratti collettivi che escludono il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva per ferie non godute al momento della risoluzione del rapporto, salvo il caso del lavoratore che abbia disatteso la specifica offerta della fruizione del periodo di ferie da parte del datore di lavoro

e qui: https://www.investireoggi.it/fisco/...o-pagati-posso-goderli-la-redazione-risponde/

La Corte conferma l’orientamento per il quale l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti presenta una natura risarcitoria e non retributiva.

Inoltre, i giudici precisano che essendo l’indennità di natura risarcitoria e non retributiva la prescrizione ha durata decennale. Quindi, il termine di prescrizione dei cinque anni, previsto dalla disciplina del codice civile, non ha valore in questi casi.

I Giudici specificano che l’indennità compensa il danno subito per la perdita di opportunità a dedicarsi alle relazioni familiari e sociali, oltre a svolgere attività ricreative o simili. Tale principio è rilevato anche ai fini dell’art. 29 dlgs 276/2003 – responsabilità solidale retributiva e contributiva negli appalti.
 

domenico

Utente
eppure sul punto 3 leggo qui: https://www.laleggepertutti.it/205840_lindennita-di-ferie-non-godute

Sono illegittime le disposizioni dei contratti collettivi che escludono il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva per ferie non godute al momento della risoluzione del rapporto, salvo il caso del lavoratore che abbia disatteso la specifica offerta della fruizione del periodo di ferie da parte del datore di lavoro

e qui: https://www.investireoggi.it/fisco/...o-pagati-posso-goderli-la-redazione-risponde/

La Corte conferma l’orientamento per il quale l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti presenta una natura risarcitoria e non retributiva.

Inoltre, i giudici precisano che essendo l’indennità di natura risarcitoria e non retributiva la prescrizione ha durata decennale. Quindi, il termine di prescrizione dei cinque anni, previsto dalla disciplina del codice civile, non ha valore in questi casi.

I Giudici specificano che l’indennità compensa il danno subito per la perdita di opportunità a dedicarsi alle relazioni familiari e sociali, oltre a svolgere attività ricreative o simili. Tale principio è rilevato anche ai fini dell’art. 29 dlgs 276/2003 – responsabilità solidale retributiva e contributiva negli appalti.
Non comprendo a cosa ti riferisci
 

domenico

Utente
essendo le ferie un diritto tanto importante mi pare strano che l'inps non le tuteli
La giurisprudenza della cassazione ha stabilito (accogliendo il ricorso dell'Inps)... che deve escludersi che l’indennità sostitutiva del preavviso e quella per ferie non godute possano essere incluse nel computo delle ultime tre mensilità ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 e che, pertanto, il ricorso è fondato, con conseguente accoglimento dello stesso e con cassazione dell’impugnata sentenza.

Leggi l'approfondimento sotto riportato ( fonte: centro studi cdl)


http://anclsu.com/public/news/news/FondoInpsFerieNonGoduteNews13062017.pdf
 
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