A
alberto
Ospite
<HTML>la circolare 19/06/2002 n. 54/e l'agenzia entrate afferma che:
l'omessa o ritardata presentazione del mod. f24 a zero, determina l'applicazione ai sensi del successivo comma 4 dell'art.19 Dlgs 241/97, della sanzione amministrativa di lire 300.000 (154 euro) ridotta a Lire 100.000 se il ritardo non supera i 5 gg. lavorativi.
Secondo L'agenzia non è una violazione formale ma un ostacolo all'attività di accertamento.
si può regolarizzare il tutto col ravv. operoso presentando f24 a zero e versando contestualmente con il cod. 8911 la sanzione ridotta pari a 30 euro se il mod. viene presentato oltre i 5 gg. lavorativi alla scadenza, 10 euro se entro.
a chii non regolarizza la violazione saranno comminate le sanzioni in misura intera.
Però le dette sanzioni potranno fruire della definizione agevolata art. 16 DLgs 472/97 mediante il pagamento entro 60 gg di un importo pari ad 1/4 di quanto erogato dall'ufficio.
Quindi in definitiva l'azione dell'ufficio comporta che le sanzioni da versare non si discostino molto da quelle in seguito a ravvedimento operoso e si potrebbe ritenere non conveniente provvedere alla regolarizzazione spontanea.</HTML>
l'omessa o ritardata presentazione del mod. f24 a zero, determina l'applicazione ai sensi del successivo comma 4 dell'art.19 Dlgs 241/97, della sanzione amministrativa di lire 300.000 (154 euro) ridotta a Lire 100.000 se il ritardo non supera i 5 gg. lavorativi.
Secondo L'agenzia non è una violazione formale ma un ostacolo all'attività di accertamento.
si può regolarizzare il tutto col ravv. operoso presentando f24 a zero e versando contestualmente con il cod. 8911 la sanzione ridotta pari a 30 euro se il mod. viene presentato oltre i 5 gg. lavorativi alla scadenza, 10 euro se entro.
a chii non regolarizza la violazione saranno comminate le sanzioni in misura intera.
Però le dette sanzioni potranno fruire della definizione agevolata art. 16 DLgs 472/97 mediante il pagamento entro 60 gg di un importo pari ad 1/4 di quanto erogato dall'ufficio.
Quindi in definitiva l'azione dell'ufficio comporta che le sanzioni da versare non si discostino molto da quelle in seguito a ravvedimento operoso e si potrebbe ritenere non conveniente provvedere alla regolarizzazione spontanea.</HTML>