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Euroritenuta

P

Paolo

Ospite
Chi sa dirmi dove trovare informazioni dettagliate e complete sulla nuovùa euroritenuta?
 
È pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/48/CE, finalizzata a consentire che l'imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi residenti in un altro Stato membro.
Le disposizioni del decreto si applicano ai pagamenti di interessi effettuati a partire dal 1° luglio 2005, e riguardano in particolare le comunicazioni che banche, le società di intermediazione mobiliare, le Poste italiane s.p.a., le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate circa gli interessi pagati o il cui pagamento è attribuito direttamente a persone fisiche residenti in un altro Stato membro che ne siano beneficiarie effettive.
Le persone fisiche sono considerate beneficiarie effettive degli interessi se ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale.
Le comunicazioni sono effettuate da ogni altro soggetto, anche persona fisica, che per ragioni professionali o commerciali paga o attribuisce il pagamento di interessi a persone fisiche in un altro stato membro. Gli stessi obblighi si applicano alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
I soggetti interessati devono effettuare le comunicazioni quando agiscono sia come debitori del credito che produce gli interessi, sia come incaricati dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare o di attribuire il pagamento di interessi.
Le comunicazioni devono essere effettuate, all'atto della riscossione, anche dalle entità alle quali sono pagati o è attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo, se residenti nel territorio dello Stato e diverse da:
- una persona giuridica;
- un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa;
- un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari.
Oggetto delle comunicazioni
Costituiscono oggetto di comunicazione i seguenti pagamenti di interessi:
- gli interessi pagati o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare quelli derivanti da titoli di debito pubblico e quelli prodotti da obbligazioni, compresi gli altri roventi derivanti dai suddetti titoli o obbligazioni; gli interessi oratori non costituiscono pagamenti di interessi;
- gli interessi maturati alla cessione, al rimborso o al ricatto dei crediti;
- i redditi derivanti da pagamenti di interessi distribuiti da OICM in valori mobiliari, entità che beneficiano dell'opzione per essere trattate come un OICM, o organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio dell'Unione europea;
- i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote negli OICM o soggetti ad essi parificati, se questi investono direttamente o indirettamente, tramite altri OICM o entità equiparate, oltre il 40 per cento del loro attivo in crediti di cui al punto 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 la percentuale del 40 per cento è ridotta al 25 per cento.
Sono considerati pagamenti di interessi oggetto di comunicazione il pagamento o l’accredito su un conto intestato ad entità residenti diverse da persone giuridiche, OICM, soggette al regime di tassazione dei redditi d’impresa, ma solo se sfornite della certificazione di equiparazione agli OICM.
(D.Lgs. 18 aprile 2005, n. 84, G.U. 23 maggio 2005, n. 118)
Dal sito www.soluzionifiscali.info
 
Gentili signori

Io avrei alcune domande sull'euroritenuta sui fondi. In lussemburgo p.e. gli interessi sono tassabili solo se il fondo investe più di 15% (direttamente e indirettamente) in Obligazione che sono tassabili secondo la legge EU, e se investe oltre il 40% in obbligazioni si paga anche il "capital gain". Vale la stessa cosa per l'Italia? Oppure la tassabilità per gli interessi non inizia a 15%?
Inoltre ogni nazione ha certi tipi di fondi che vengono dichiarato "Out of Scope", cioé non ricadono sotto i fondi che potrebbero essere tassati. P.e. in Inghilterra sono i "Pensionsfonds". Ci sono anche in Italia alcune "classi" di fondi che non ricadono sotto la tassazione dell'euroritenuta?

Grazie

Distinti Saluti

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