L’ attuazione del passaggio avviene mediante stralcio del bene dal registro dei beni ammortizzabili. Non costituisce operazione rilevante, sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini dell’iva: costituisce, infatti, un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell'iva in quanto tale bene, in ragione del passaggio dall’ambito della sfera privata, non ha consentito la deduzione dell'iva.
Diversamente da Alberto, che saluto, secondo cui non è rilevante (ma solo per la deduzione del costo) l’utilizzo, nell’ambito della professione, di qualsiasi bene che provenga dalla sfera privata (ritiene questa prerogativa riservata alle sole imprese e non anche ai professionisti, e questo, non credo possa trovare una qualche plausibile giustificazione…), io ribadisco il mio concetto, peraltro confortato da altri analoghi pareri, sulla possibilità di potere effettuare, per la residua parte non ammortizzata, anche gli ammortamenti…
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