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esercente di prodotti senza glutine

Alesora

Utente
Buon giorno,

un quesito riguardo un nuovo cliente del nostro studio.

E' una panetteria che produce e vende prodotti senza glutine.

Caso tipico: il cliente presenta alla panetteria un buono Asl e riceve la merce senza esborso di denaro.

Ora, secondo il mio ragionamento , l'esercente:

1. emette lo scontrino per il totale (imponibile + iva). Quest'IVA, anche se il corrispettivo non è riscosso, va nella liquidazione iva del mese/trimestre in cui è stata effettuata la cessione del bene (anche se ho qualche perplessità)
2. Per ricevere il rimborso, emetto la fattura all'azienda sanitaria per il totale (quindi imponibile + iva) in articolo 2.
3. Tale fattura non produce un ricavo, altrimenti ci sarebbe la doppia imposizione.

Qualcuno mi sa dare un'opinione sulla correttezza della gestione?
Grazie anticipatamente
Ale
 
Gentile Ale, in base a quanto formulato, la gestione da te descritta è parzialmente corretta, ma a mio avviso, data l’articolazione degli adempimenti, vanno fatte delle precisazioni, essendo presente un rapporto con la Pubblica Amministrazione (ASL)

Ecco come la vedo:

1. Emissione dello scontrino e liquidazione IVA

Il tuo ragionamento sulla necessità di certificare l'operazione al momento della consegna è corretto, ma l'esigibilità dell'IVA segue regole diverse quando il debitore è un ente pubblico:

Certificazione (Scontrino): Poiché la consegna dei beni avviene prima del pagamento, il commerciante deve memorizzare l'operazione ed emettere un documento commerciale (scontrino elettronico) con l'indicazione "corrispettivo non riscosso".

Esigibilità dell'IVA: riguardo alle cessioni effettuate verso le Unità Sanitarie Locali (ASL) e altri enti pubblici, l'imposta diventa esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi (IVA a esigibilità differita), ai sensi dell'articolo 6, quinto comma del D.P.R. 633/72. Pertanto, l'IVA non entra nella liquidazione del mese della cessione, ma in quella del mese in cui riceverai il rimborso dall'ASL, salva la facoltà di applicare l'esigibilità immediata.

2. Fattura alla ASL e "Split Payment"

L'emissione della fattura per ottenere il rimborso è corretta, ma devi considerare il regime dello Split Payment (Scissione dei pagamenti):

Articolo 17-ter: La maggior parte degli enti pubblici, incluse le ASL, rientra nel regime di cui all'art. 17-ter. In questo caso, la panetteria emette fattura elettronica indicando l'IVA, ma con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Conseguenza: L'ASL ti rimborserà solo l'imponibile, mentre verserà l'IVA direttamente all'Erario. Tu dovrai comunque riportare l'operazione nel registro delle vendite per far confluire l'imponibile nel volume d'affari.

3. Evitare la doppia imposizione (Ricavo)

La tua preoccupazione sulla doppia imposizione del ricavo è fondata e la gestione corretta per evitarla prevede la correlazione tra scontrino e fattura:

Io la gestirei così:

Fattura differita o sostitutiva: Se emetti una fattura elettronica immediata (entro 12 giorni) che documenta l'operazione già certificata dal documento commerciale "non riscosso", la fattura deve richiamare gli estremi dello scontrino emesso in precedenza,.

Unicità del ricavo: Il Sistema di Interscambio (SdI) e i Registratori Telematici sono progettati per "chiudere" l'operazione non riscossa tramite l'incasso successivo o la fatturazione. Se la fattura richiama correttamente il documento commerciale, il ricavo viene conteggiato una sola volta ai fini della determinazione del volume d'affari,.

Ricapitolando:

1. Alla consegna: emetterei scontrino elettronico per il totale con dicitura "corrispettivo non riscosso". L'IVA non va in liquidazione immediata (regime IVA differita per PA).

2. Per il rimborso: emetterei fattura elettronica alla ASL (solitamente in Split Payment) richiamando gli scontrini emessi,.

3. Al pagamento: Quando l'ASL paga l'imponibile, il ricavo è già stato documentato dalla fattura; l'IVA viene gestita dall'ente (se Split Payment) o diventa esigibile per te (se IVA differita ordinaria).

Ciao.
 
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