In vista dell’incontro con Ade ed in vista della definitività del provvedimento che evidentemente Ade vorrà assumere, le consiglio di farsi assistere sul campo della consulenza di un commercialista della sua città, anche perché, probabilmente, questo tipo di contestazione si protrarrà costantemente anche per le annualità in divenire, successive al 2020. In linea generale le istruzioni al modello stesso (redditi PF), al rigo RC5, colonna 3, prevedono la possibilità che vi sia una quota esente. Inoltre le istruzioni stesse spiegano matematicamente come verificare se spetta la detrazione per redditi di pensione in presenza di quote esenti: si deve prendere il totale dei redditi di pensione percepiti e sottrarre proprio la quota esente indicata nel rigo RC5.
Inoltre giuridicamente si constata una violazione alla gerarchia delle fonti e del principio di non discriminazione. L'Agenzia ammette nel documento che Lei ha invocato l'Art. 24 della Convenzione Italia-Germania (principio di non discriminazione), secondo cui un pensionato ha diritto a conservare il trattamento fiscale del Paese erogante per non subire disparità. L'Ufficio, tuttavia, cerca di neutralizzare questo diritto pattizio internazionale sostenendo che la detrazione d'imposta italiana (che è una agevolazione generale per i pensionati) svolga la stessa funzione della quota esente tedesca. In realtà si tratta di due istituti giuridici completamente diversi: La quota esente tedesca (Rentenfreibetrag) agisce "a monte", stabilendo quale porzione della pensione costituisce reddito imponibile e quale non esiste ai fini fiscali. .La detrazione italiana agisce "a valle" sull'imposta lorda determinata dalla somma di tutti i redditi imponibili (compresa la Sua pensione italiana), per garantire la progressività dell'imposta. Negare la detrazione italiana su tutti i Suoi redditi solo perché una parte della pensione estera è esente per trattato internazionale, significa violare la Convenzione stessa. Quindi l'assunto dell'Ufficio – secondo cui usufruire della quota esente tedesca fa decadere la detrazione d'imposta per la pensione italiana e per la parte imponibile di quella estera – è una forzatura del funzionario, palesemente in contrasto con le formule di liquidazione dell'imposta (Rigo RC5 e Rigo RN7) codificate e approvate dall'Agenzia delle Entrate stessa nelle istruzioni del Modello Redditi PF . La dichiarazione a suo tempo presentata, in cui residuava un importo non dichiarato pari alla quota esente , era a mio avviso corretta nel metodo e nel calcolo delle imposte.
Si affidi pertanto alla consulenza di un professionista di sua fiducia perché la assista nel difendere le sue ragioni.