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Emissione fattura con aliquota più alta. Come risolvere?

Mari77

Utente
Gentilmente mi trovo in difficoltà nella risoluzione di un caso relativo all'emissione da parte di un'azienda di una fattura (datata a maggio 2017) con aliquota iva al 22% anzichè in esenzione iva art. 17 c.6 (subappalto). Vorrei emettere una nota di variazione iva in diminuzione per stornare interamente l'importo relativo all'iva erroneamente applicata in fattura, ma documentandomi, in questi casi a volte si parla di impossibilità di emissione di nota variazione iva in diminuzione (da parte del fornitore) ma di una possibile richiesta di restituzione direttamente all'Erario. Scusate sono molto confusa sull'argomento, qualcuno saprebbe consigliarmi come fare? Grazie
 
Gentilmente mi trovo in difficoltà nella risoluzione di un caso relativo all'emissione da parte di un'azienda di una fattura (datata a maggio 2017) con aliquota iva al 22% anzichè in esenzione iva art. 17 c.6 (subappalto). Vorrei emettere una nota di variazione iva in diminuzione per stornare interamente l'importo relativo all'iva erroneamente applicata in fattura, ma documentandomi, in questi casi a volte si parla di impossibilità di emissione di nota variazione iva in diminuzione (da parte del fornitore) ma di una possibile richiesta di restituzione direttamente all'Erario. Scusate sono molto confusa sull'argomento, qualcuno saprebbe consigliarmi come fare? Grazie

Ciao Mari77, ti segnalo il seguente articolo:
https://www.ecnews.it/reverse-charge-conseguenze-errata-emissione-fattura-iva/
Da esso estraggo n. 2 spunti interessanti per il tuo quesito:

"Su un aspetto la nuova norma tace: il cessionario/committente che si avvede dell’errore commesso dal cedente/prestatore, a fronte della inascoltata richiesta di correggere il documento avanzata a quest’ultimo (emettendo una nota di variazione con conseguente emissione di una fattura ad “aliquota zero” sulla quale eseguire i corretti adempimenti del reverse charge), può fare qualcosa per evitare l’applicazione della sanzione posta a suo carico dal comma 9-bis1?"

da quanto leggo se il fornitore, accortosi dell'errore vuole emettere nota credito può farlo.

Quindi prosegue:
"Nel silenzio della norma, e nella considerazione che non dovrebbe essere impedito al cessionario/committente di voler regolarizzare una situazione da lui non creata (cioè l’emissione della fattura in Iva da parte del cedente/prestatore), si ritiene possa trovare applicazione la soluzione (opportunamente adattata alla fattispecie) esplicitamente richiamata nel precedente comma 9-bis per i casi di ricezione di fattura irregolare da parte del cessionario/committente nel contesto dei casi di omesso reverse charge. In tal caso, anche sulla scorta delle precisazioni fornite dall’Agenzia nel paragrafo 10.3 della circolare n. 12/E/2008 con riferimento alla disciplina previgente, il cessionario/committente dovrebbe procedere astenendosi dall’esercitare la detrazione sulla fattura errata (al fine di evitare duplicazioni), informare l’Ufficio delle entrate entro 30 giorni da quello di emissione della fattura e provvedere nello stesso termine alla regolarizzazione assolvendo l’imposta mediante inversione contabile."


Quanto sopra se il fornitore non vuole emettere nota di variazione e il cliente vuole regolarizzare x evitare sanzioni.
Spero d'esserti stato di aiuto.
Gianni
 
Ciao Mari77, ti segnalo il seguente articolo:
https://www.ecnews.it/reverse-charge-conseguenze-errata-emissione-fattura-iva/
Da esso estraggo n. 2 spunti interessanti per il tuo quesito:

"Su un aspetto la nuova norma tace: il cessionario/committente che si avvede dell’errore commesso dal cedente/prestatore, a fronte della inascoltata richiesta di correggere il documento avanzata a quest’ultimo (emettendo una nota di variazione con conseguente emissione di una fattura ad “aliquota zero” sulla quale eseguire i corretti adempimenti del reverse charge), può fare qualcosa per evitare l’applicazione della sanzione posta a suo carico dal comma 9-bis1?"

da quanto leggo se il fornitore, accortosi dell'errore vuole emettere nota credito può farlo.

Quindi prosegue:
"Nel silenzio della norma, e nella considerazione che non dovrebbe essere impedito al cessionario/committente di voler regolarizzare una situazione da lui non creata (cioè l’emissione della fattura in Iva da parte del cedente/prestatore), si ritiene possa trovare applicazione la soluzione (opportunamente adattata alla fattispecie) esplicitamente richiamata nel precedente comma 9-bis per i casi di ricezione di fattura irregolare da parte del cessionario/committente nel contesto dei casi di omesso reverse charge. In tal caso, anche sulla scorta delle precisazioni fornite dall’Agenzia nel paragrafo 10.3 della circolare n. 12/E/2008 con riferimento alla disciplina previgente, il cessionario/committente dovrebbe procedere astenendosi dall’esercitare la detrazione sulla fattura errata (al fine di evitare duplicazioni), informare l’Ufficio delle entrate entro 30 giorni da quello di emissione della fattura e provvedere nello stesso termine alla regolarizzazione assolvendo l’imposta mediante inversione contabile."


Quanto sopra se il fornitore non vuole emettere nota di variazione e il cliente vuole regolarizzare x evitare sanzioni.
Spero d'esserti stato di aiuto.
Gianni

Perfetto, quindi deduco che se faccio emettere al mio cliente (fornitore) una nota di variazione di sola iva in diminuzione, non sbaglio.
 
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