Ciao Mari77, ti segnalo il seguente articolo:
https://www.ecnews.it/reverse-charge-conseguenze-errata-emissione-fattura-iva/
Da esso estraggo n. 2 spunti interessanti per il tuo quesito:
"Su un aspetto la nuova norma tace: il cessionario/committente che si avvede dell’errore commesso dal cedente/prestatore, a fronte della inascoltata richiesta di correggere il documento avanzata a quest’ultimo (emettendo una nota di variazione con conseguente emissione di una fattura ad “aliquota zero” sulla quale eseguire i corretti adempimenti del reverse charge), può fare qualcosa per evitare l’applicazione della sanzione posta a suo carico dal comma 9-bis1?"
da quanto leggo se il fornitore, accortosi dell'errore vuole emettere nota credito può farlo.
Quindi prosegue:
"Nel silenzio della norma, e nella considerazione che non dovrebbe essere impedito al cessionario/committente di voler regolarizzare una situazione da lui non creata (cioè l’emissione della fattura in Iva da parte del cedente/prestatore), si ritiene possa trovare applicazione la soluzione (opportunamente adattata alla fattispecie) esplicitamente richiamata nel precedente comma 9-bis per i casi di ricezione di fattura irregolare da parte del cessionario/committente nel contesto dei casi di omesso reverse charge. In tal caso, anche sulla scorta delle precisazioni fornite dall’Agenzia nel paragrafo 10.3 della circolare n. 12/E/2008 con riferimento alla disciplina previgente, il cessionario/committente dovrebbe procedere astenendosi dall’esercitare la detrazione sulla fattura errata (al fine di evitare duplicazioni), informare l’Ufficio delle entrate entro 30 giorni da quello di emissione della fattura e provvedere nello stesso termine alla regolarizzazione assolvendo l’imposta mediante inversione contabile."
Quanto sopra se il fornitore non vuole emettere nota di variazione e il cliente vuole regolarizzare x evitare sanzioni.
Spero d'esserti stato di aiuto.
Gianni