C
claudia
Ospite
<HTML>Oggetto: applicazione art. 26 - D.P.R. 633/72 - EMISSIONE NOTE DI CREDITO A SEGUITO DI PROCEDURE ESECUTIVE RIMASTE INFRUTTUOSE
La circolare 77/E del 17.04.2000 ha chiarito che relativamente a procedure esecutive individuali il presupposto per l'emissione della nota di credito a recupero dell'Iva si realizza non gia' con la notifica del titolo, la formazione del precetto e la sua notificazione ma con l' infruttuosita' dell'espropriazione forzata che inizia con il pignoramento.
Ma cosa succede se il debitore e' irreperibile e non si riesce a notificare alcun atto?
Una eventuale dichiarazione di inesigibilita' redatta dal legale che ha seguito la procedura consente al creditore di avvalersi dell'emissione della nota di credito per il recupero dell'Iva o tale dichiarazione e' solo sufficiente per la deduzione, quale perdita su crediti, ai fini delle imposte dirette?
Chi puo' aiutarmi? E' veramente urgente!!!!!!!
Grazie in anticipo.</HTML>
La circolare 77/E del 17.04.2000 ha chiarito che relativamente a procedure esecutive individuali il presupposto per l'emissione della nota di credito a recupero dell'Iva si realizza non gia' con la notifica del titolo, la formazione del precetto e la sua notificazione ma con l' infruttuosita' dell'espropriazione forzata che inizia con il pignoramento.
Ma cosa succede se il debitore e' irreperibile e non si riesce a notificare alcun atto?
Una eventuale dichiarazione di inesigibilita' redatta dal legale che ha seguito la procedura consente al creditore di avvalersi dell'emissione della nota di credito per il recupero dell'Iva o tale dichiarazione e' solo sufficiente per la deduzione, quale perdita su crediti, ai fini delle imposte dirette?
Chi puo' aiutarmi? E' veramente urgente!!!!!!!
Grazie in anticipo.</HTML>