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eliminazione beni strumentali

L

lina

Ospite
<HTML>Si vuole procedere all'eliminazione di alcuni beni strumentali (già interamente ammortizzati) inutilizzabili.
Giacchè verrebbero consegnati al servizio di raccolta rifiuti del comune, contabilmente come è possibile eseguire questa operazione senza incorrere in sanzione fiscali? Come potrei in seguito giustificarne, in un eventuale accertamento, l'eliminazione?
Grazie a chiunque vorrà aiutarmi.</HTML>
 
P

paolo-mi

Ospite
<HTML>Il documento rilasciato dall'Azienda Municipalizzata con il quale si attesta l'avvenuta distruzione dei beni è documento sufficiente a formare prova di legge.

ciao</HTML>
 
G

Gino

Ospite
<HTML>Scusate ma per i beni completamente ammortizzati non basta eliminarli dal Bilancio girando il relativo fondo al valore di acquisto e poi chi se ne frega di quei beni?</HTML>
 
M

Makbaren

Ospite
<HTML>La certiticazione rilasciata "dall'Azienda municipale", cosa consentita nel passato, ora non è più possibile. In merito esiste una precisa comunicazione del minfinanze. Tuttavia a parere di chi scrive non è questa la problematica atteso che non si parla di distuzione di merce ma di dismissione dal ciclo produttivo di beni ammortizzabili.
Quindi la prassi da seguire è molto più semplice:-
1- Annotare sul libro dei cespiti ammortizzabili la dismissione. Se questo è stato rottamato, nel senso consegnato al rottamatore anche a titolo gratuito, necessita una benche minima certificazione, nella fattispecie un documento di consegna.
2- Se invece resta nei locali dell'azienda è sufficiente quanto spiegato al punto 1).
3 - Se infine dal cespite dismesso si prelevano alcune parti di ricambio per essere utilizzate in riparazione ad altri cespiti aziendali, necessita eseguire una "valutazione" del pezzo di ricambio usato, valutazione da registrare tra i componenti positivi di reddito.</HTML>
 
P

paolo-mi

Ospite
<HTML>Scusate, ma Lina ha precisato che i beni verranno consegnati all'azienda pubblica e quindi distrutti.

La materia è regolata dall'art. 2, comma 4 del DPR 441/97 che non mi risulta essere stato soppresso.

Esso prevede che quando la distruzione è disposta da un organo della pubblica amministrazione non è necessaria nessuna comunicazione agli organi preposti.

Riguardo alla domanda di Gino va precisato che la procedura è necessaria per sopperire alla presunzione di cessione di cui all'art 53 legge iva

ciao</HTML>
 
M

Makbaren

Ospite
<HTML>La norma di cui all'articolo 2, DPR 441/97, nella fattispecie con le comunicazioni di rito, riguarda solo ed esclusivamente merce, non beni strunebtali, ne "prodotti finiti".
Non solo, la comunicazione deve essere inviata agli uffici che lo stesso DPR 441/97 indica.
Quindi per chiudere, guardie civiche, collegi sindacali, sindaci ecc. sono esclusi dalla redazione del processo verbale di costatazione della distruzione per specifica disposizione di legge.
Comunque, mi coglie il dubbio che il quesito originario non sia stato formulato adeguatamente, altrimenti non si spiega tanta difficoltà.
Buona giornata.</HTML>
 
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