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E' NULLA? notifica cartella esat.

S

sara calzi

Ospite
Mi chiedo se, qualora la cartella esattoriale di una società sia stata notificata solo presso la residenza del legale rappresentante (e nell'atto di notifica non sia evidenziato un'eventuale esito infruttoso della notifica presso la sede legale), una notifica così effettuata sia nulla o inamissibile.

Cosa ne pensate? Conoscete delle sentenze in merito? Qual'è la conseguenza della cartella esattoriale notificata in tale modo?
 
Se è una società di capitale tuttora attiva la notifica va fatta presso la sede sociale, a pena di nullità.... diverso discorso per società estinte o società di persone...
 
art. 40 dpr 600
notificazione a persone giuridiche
in caso di irreperibilità della sede legale la notifica DEVE avvenire nel domicilio del legale rappresentante...purchè questo sia posto nel comune del domicilio fiscale della società (cassazione 9 5 2002 n 6609 )
in caso di irreperibilità della sede la notifica si perfeziona
-attraverso il deposito dell'atto presso il municipio del comune
- attraverso l'affissione dell'avviso di deposito alla "porta" della sede della società
- attraverso la comunicazione al destinatario dell'avvenuto deposito con raccomandata a.r.
Qualora non si rivenga la sede del contribuente la notifica deve essere effettuata mediante affissione dell'avviso di deposito all'albo del comune.
(stralcio tratto da frizzera t.u. accertamento)
 
Spero che questa massima Le possa essere di aiuto:
"In tema di accertamento delle imposte, la notificazione di un avviso di
accertamento ad una societa' di capitali, eseguita mediante consegna nelle
mani del legale rappresentante dell'ente, deve considerarsi regolarmente
effettuata anche nel caso in cui detta persona sia reperita in luogo diverso
dalla sede ufficiale della societa' (nella fattispecie, nel proprio
domicilio), per il medesimo principio sancito per le persone fisiche
dall'art. 138 cod. proc. civ., secondo cui la consegna a mani proprie e'
valida ovunque sia stato trovato il destinatario dell'atto." (Corte di Cassazione - Sezione V Sentenza del 22/08/2002 n. 12373)

Massimo Altissimo
 
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