TI MANDO COPIA DELL'ARTICOLO EVIDENZIANDOTI SOLO IL 5° COMMA....
D.P.R. 633/72
Titolo del provvedimento:
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
art. 6
Titolo:
Effettuazione delle operazioni.
...OMISSIS....
(QUINTO COMMA)
L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi
diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate
secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta e' versata con le
modalita' e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni
dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte
dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto
comma dell'articolo 4, nonche' per quelle fatte allo Stato, agli organi dello
Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti pubblici
territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, agli istituti universitari, alle unita' sanitarie locali, agli
enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente
carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a
quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei
relativi corrispettivi, salva la facolta' di applicare le disposizioni del
primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 21, quarto comma,
quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della
loro effettuazione.
CIAO CIAO E BUONA LETTURA.