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dubbio pratica professionale

M

marig

Ospite
Cari colleghi,
una mia amica, che ha conseguito la laurea triennale, e che ha svolto un anno di pratica presso un dottore commercialista, mi ha chiesto di poter proseguire il triennio presso il mio studio...di ragioniera iscritta all'Albo. Secondo voi, in prospettiva della futura unificazione degli albi, è possibile ottenere il riconoscimento dell'anno svolto presso il dottore di cui sopra ai fini della pratica terminando il triennio fra 2 anni, o dovrà ripartire da zero? Spero di essere stata sufficientemente chiara.
Marig
 
gli ordini provinciali dei dottori commercialisti tendono ad essere vaghi e nel dubbio a non riconoscere il periodo di praticantato dei colleghi "rivali" ( è amore-odio da sempre).
 
Dovresti vedere l'art.71 del D.Lgs. 28.06.2005 n.139.
Comunque non mi risulta che oggi i laureati triennali siano ammessi alla ratica professionale presso un Dottore Commercialista.
Mi sono perso qualcosa??

B.L.
 
Ti sei probabilmente perso l'accordo che permette ad un futuro dottore commercialista di svolgere la pratica da un ragioniere e viceversa.
 
e allora se ciò è possibile, come si fa per farsi riconoscere il periodo già svolto presso altro ordine? io sono nella stessa situazione...
dobbiamo per forza attendere il 2008?
ciao
 
"l'accordo" non è espressamente previsto dal solo regolamento di praticantato dei dottori commercialisti ma attraverso convenzioni provinciali è tacitamente in essere.
E'espressamente previsto dai regolamenti di praticantato dei ragionieri commercialisti e consulenti del lavoro
E' il solo cambio di professionista (iscritti ad albi differenti) durante il tirocinio che crea problemi.
 
Scusa Marlin se insisto, non mi risulta nessun accordo, anche perchè la Legge istitutiva della professione di Ragioniere, D.P.R. 1068/53, all'art. 31, c.3, prevede un periodo di pratica triennale da effettuare presso un ragioniere, iscritto all'albo professionale da almeno un quinquennio.

B.L.
 
Diverso è il caso della pratica per Consulenti del lavoro: la pratica in questo caso può essere svolta nello studio di un Consulente del Lavoro oppure di un altro professionista di cui all'art. 1 della legge 11.01.1979 n.12 (Avvocato, Dottore o Ragioniere Commercialista) che abbia comunicato all'Ispettorato del Lavoro di svolgere gli adempimenti in materia di lavoro.

B.L.
 
per verificare quando detto basta rivolgersi al proprio ordine provinciale.
Una piccola osservazione su come, in sede di unificazione albo, ci si sia disinteressati dei praticanti e di tutto quanto connesso alle difficolta di accesso alla professione.
In realtà l'iscritto all'albo è affetto da una sindrome irreversibile di "highlander" (alla fine ne rimmarra solo uno) e vede il praticante come un potenziale "rivale concorrente".
 
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