Riferimento: dubbio pagamento tasse miniunico 2009
Puoi pagare entro il prossimo 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40 %
ESTRATTO ISTRUZIONI UNICO 2009:
6. MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 16 giugno 2009 ovvero entro il 16 luglio 2009.
ATTENZIONE: i contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2008 e prima rata di acconto per il 2009) nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio 2009 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (acconti, rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.
ATTENZIONE: per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00, non
vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).
Acconto IRPEF dovuto per l’anno 2009
Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto IRPEF per l’anno 2009 occorre controllare l’importo indicato nel rigo RN31 “DIFFERENZA”.
Se questo importo:
• non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
• supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 99 per cento del suo ammontare.
Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo del rigo RN31 risulti pari o superiore ad euro 52.
L’acconto così determinato deve essere versato:
• in unica soluzione entro il 30 novembre 2009 se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
• in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
– la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno 2009 ovvero entro il 16 luglio 2009 con la maggiorazione dello
0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
– la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2009.
Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2009 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.
La prima rata di acconto dell’IRPEF può essere versata ratealmente alle condizioni indicate al successivo paragrafo “Rateazione”. I soggetti
titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo per la determinazione dell’acconto IRPEF devono, inoltre consultare la voce
dell’Appendice “Acconti IRPEF e addizionale comunale all’IRPEF casi particolari”.
Acconto Addizionale Comunale all’IRPEF dovuto per l’anno 2009
Per l’anno d’imposta 2009 è dovuto l’acconto per l’addizionale comunale all’IRPEF.
Si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RV17 per la determinazione dell’acconto dovuto.
I soggetti titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo per la determinazione dell’acconto IRPEF devono, inoltre consultare la voce dell’Appendice “Acconti IRPEF e addizionale comunale all’IRPEF casi particolari”……….
Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24.
I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:
1) direttamente:
– mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
– ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane;
– utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario.
2) tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l’Agenzia delle
Entrate ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate o che si avvalgono dei servizi on line offerti
dalle banche e da Poste Italiane.
I contribuenti non titolari di partita IVA, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione), oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.
Nel modello F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l’anno d’imposta per il quale si versa
il saldo o l’acconto, nonché i codici tributo, reperibili sul sito Internet dell’Agenzia, necessari per imputare correttamente le somme versate.
Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:
• con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati;
• con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;
• presso gli uffici postali;