L
lella
Ospite
si OK.concordo.
lA PRESUNZione del fisco per quanto riguarda ad esempio il professionista .ved.cassazione
18016 del 09.09.2005 e n.19003 del 28.09.2005
nonchè l.finanziaria 2005 311/2004, ha esteso la presunzione dei movimenti bancari occulti anche ai compensi professionali. SE
l'Ufficio acquisisce movimenti di un conto corrente bancario RICONDUCIBILE AL PROFESSIONISTA, considera COMPENSI LE OPERAZIONI ATTIVE E PASSIVE.
Nel caso di cui a fronte di un controllo del'estratto conto del professionista, risultasse ad es.un versamento o prelievo di E 10000, puo' essere EMESSO UN ACCERTAMENTO PER TALE CIFRA e il PROFESSIONISTA DEVE FORNIRE LA PROVA CONTRARIA DELLA VERA NATURA DELL'OPERAZIONE.
Anche se la corte Costituzionale con la sentenza n.225 del 08.06.2000 si è pronunciata positivamente sulla legittimità costituzionale della frase :
" sono altresì posti come ricavi....
se il contribuente NON NE INDICA IL SOGGETTO BENEFICIARIO" art.32 1 COMMA N.2)dpr 600/73 affermando che la norma
- stabilisce l'inversione dell'onere probatorio
-tutela il contribuente fornendo la possibilità di indicare il beneficiario del prelievo.
---
l'art.32 dpr 600/73 considera ricavi o compensi le operazioni attive e passive, anche i PRELIEVI sono CONSIDERATI RICAVI OCCULTI SE IL CONTRIBUENTE NON INDICA IL BENEFICIARIO. Non si puo' presumere che ai ricavi occulti corrispondono di fatto i costi non dichiarati.
La Corte di Cassazione ha ribadito che SPETTA AL CONTRIBUENTE PROVARE-
-la sussistenza di costi non contabilizzati riconduibili ai prelievi dal conto bancario.
Il contribuente deve fornire la PROVA che I MOVIMENTI BANCARI sono stati REGISTRATI IN CONTABILITA' O SONO ESTRANEI ALL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA.
lA VERIFICA FISCALE HA CORRETTAMENTE sommato versamenti e prelievi per determinare i maggiori ricavi senza DOVER PRESUMERE necessariamente l'esistenza di costi occulti da ricavi occulti.
Sono considerati fino a prova contraria, ricavi sia i prelevamenti , sia i versamenti : SPETTA AL CONTRIBUENTE INDICARNE L'EVENTUALE BENEFICIARIO.
lA PRESUNZione del fisco per quanto riguarda ad esempio il professionista .ved.cassazione
18016 del 09.09.2005 e n.19003 del 28.09.2005
nonchè l.finanziaria 2005 311/2004, ha esteso la presunzione dei movimenti bancari occulti anche ai compensi professionali. SE
l'Ufficio acquisisce movimenti di un conto corrente bancario RICONDUCIBILE AL PROFESSIONISTA, considera COMPENSI LE OPERAZIONI ATTIVE E PASSIVE.
Nel caso di cui a fronte di un controllo del'estratto conto del professionista, risultasse ad es.un versamento o prelievo di E 10000, puo' essere EMESSO UN ACCERTAMENTO PER TALE CIFRA e il PROFESSIONISTA DEVE FORNIRE LA PROVA CONTRARIA DELLA VERA NATURA DELL'OPERAZIONE.
Anche se la corte Costituzionale con la sentenza n.225 del 08.06.2000 si è pronunciata positivamente sulla legittimità costituzionale della frase :
" sono altresì posti come ricavi....
- stabilisce l'inversione dell'onere probatorio
-tutela il contribuente fornendo la possibilità di indicare il beneficiario del prelievo.
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l'art.32 dpr 600/73 considera ricavi o compensi le operazioni attive e passive, anche i PRELIEVI sono CONSIDERATI RICAVI OCCULTI SE IL CONTRIBUENTE NON INDICA IL BENEFICIARIO. Non si puo' presumere che ai ricavi occulti corrispondono di fatto i costi non dichiarati.
La Corte di Cassazione ha ribadito che SPETTA AL CONTRIBUENTE PROVARE-
-la sussistenza di costi non contabilizzati riconduibili ai prelievi dal conto bancario.
Il contribuente deve fornire la PROVA che I MOVIMENTI BANCARI sono stati REGISTRATI IN CONTABILITA' O SONO ESTRANEI ALL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA.
lA VERIFICA FISCALE HA CORRETTAMENTE sommato versamenti e prelievi per determinare i maggiori ricavi senza DOVER PRESUMERE necessariamente l'esistenza di costi occulti da ricavi occulti.
Sono considerati fino a prova contraria, ricavi sia i prelevamenti , sia i versamenti : SPETTA AL CONTRIBUENTE INDICARNE L'EVENTUALE BENEFICIARIO.