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Dubbio - conto corrente professionista

A

Alessandra

Ospite
Ho letto che dal 2005 i versamenti contanti effettuati su conto del professionista, se non giustificati adeguatamente, sono considerati omessi ricavi con omessa fatturazione e quindi a rischio di accertamento.

Ora ho un terribile dubbio.
Sto per vendere un box come privata, in quanto l'avevo acquistato tanti anni fa quando ancora non esercitavo. L'assegno che incasserò dalla vendita potrebbe essere considerato un provento professionale?
E' ininfluente che utilizzi un conto come persona fisica ed un altro come professionista?
In sintesi, esiste un modo legale per evitare un accertamento del genere?
Grazie a chiunque possa sciogliere questo dubbio, Ale.
 
Sì che c'è il modo.
Basta avere i documenti che giustificano le entrte e le uscite. Per la venidta avrai l'atto, quindi sei a posto.
 
se il conto corrente del professionista è segnato in contabilità, cioè se il professionista è in ordinaria tale presunzione non opera, sarà il fisco che dovrà provare a smentire i versamenti ed i prelevamenti annotati e registrati in contabilità e non il contrario
 
si..
è differente per chi ha la semplificata..
ovviamente se ho l'ordinaria e v'è un conto solo annotato, la presunzione si estende agli altri non in contabilità
 
Qualsiasi atto che esuli dalla professione, purchè legale, non da presunzione di ricavi omessi.
Un professionista puo' inserire nella sfera professionale anche introiti personali (rimborsi assicurativi personali - vendite immobili, rendite varie ), non c'è presunzione di evasione, in quanto giustificati.(naturalmente in base alla varia natura dovranno poi essere messi in Unico).
L'ordinaria ne è il completamento, ma anche con la semplificata , se le entrate e le uscite corrispondono, non ne vedo il problema.
Certo che se alcuni professionisti in semplificata smistano entrate e uscite su più conti personali, gli stessi in sede di verifica, verranno sottoposti a certosino approfondimento.

saluti.
 
ma il punto è un altro lella...
vige la presunzione di compensi per gli importi PRELEVATI dai conti correnti..

quando?
quando gli stessi non sono annotati nelle scritture contabili..

cosa succede?

il fisco ti fa un accertamento, ti chiede tutti i conti correnti, ti mette i prelievi, dei conti non annotati in contabilità, come compensi e tocca a te smontare la presunzione, provare che non lo sono

per i conti annotati in contabilità questo non succede, sarà il fisco a dover provare le sue pretese, a smontarti i versamenti, ma i prelievi non saranno ricondotti automaticamente a ricavi

ciao
 
scusami Alberto...ma se c'è prelievo c'è anche deposito..non credi?
e se il deposito è giustificato legalmente...perchè uno non potrebbe prelevare?. Logico che spetta al contribuente difendersi se è nel giusto, e la presunzione di ricavi omessi, cadrebbe, in sede di contradditorio.


il post in questione è :

"Ho letto che dal 2005 i versamenti contanti effettuati su conto del professionista, se non giustificati adeguatamente, sono considerati omessi ricavi con omessa fatturazione e quindi a rischio di accertamento."
 
ok.. ma si discuteva, poi, in generale..
il fisco per i conti non in contabilità te li considera SEMPRE RICAVI o COMPENSI e sta a te provare di no..
per quelli annotati tale presunzione non opera, sta al fisco smentire le scritture e provare che quanto vi è annotato non è vero.

La Legge Finanziaria 2005 ha modificato il contenuto degli artt. 32 del D.P.R. 600/1973
e 51 del D.P.R. 633/1972, in tema di poteri concessi agli organi accertatori, ampliando
la casistica delle informazioni che possono essere richieste ai contribuenti in merito
ai rapporti intrattenuti con gli intermediari finanziari ed estendendo anche ai lavoratori autonomi (e non solo agli imprenditori) la possibilità di qualificare come compensi e ricavi i versamenti ed i prelevamenti non correttamente identificati e ricostruiti
I prelevamenti o gli importi riscossi
sono considerati ricavi (per le imprese)
e compensi (per i professionisti) se:

.. non risultano dalle scritture contabili;

.. il contribuente non ne indica il soggetto
beneficiario.

L’inversione dell’onere della prova riguarda
anche i professionisti ed assumono rilevanza
anche gli “importi riscossi” e non solo i
“prelevamenti”.

ciao
 
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