Allora Massimo, l'art. 60 (Dpr 10 Gennaio 1957, n. 3, richiamato dall' art.53,c.1 del D.Lgs. n. 165/2001), fissa il principio generale sulle incompatibilità per il pubblici dipendenti secondo cui "L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati, o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”...
Quindi, detto in altri termini, la materia di incompatibilità e valutazioni dovrà essere eseguita dall'amministrazione in sede c.d. “istruttoria” per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001.
La stessa Inps, ha specificato, in merito alla possibilità da parte dei dipendenti pubblici, di svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio, che trova applicazione l'art. 53 del d.lgs. 165/2001,sottolineando l'obbligo di richiesta“all'amministrazione di appartenenza, del rilascio di autorizzazione preventiva per lo svolgimento, a favore di soggetti pubblici e privati, di incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio, per i quali sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso (art. 53, comma 6).