Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Distacchi internazionali lavoratori dipendenti

Si vorrebbe procedere a distacco di dipendente di Azienda italiana ad Azienda cinese dal 1/1/2012 al 31/12/2013; il 'distacco' prevede che gli oneri del trattamento economico e normativo restino a carico del distaccante (Italia); premesso che il lavoratore acquisirebbe la residenza fiscale in Cina con attestazione amm. fiscale cinese, iscriz. AIRE, intera famiglia al seguito ed interessi economici ivi trasferiti, con decorrenza dal 1/1/2012; premesso che i contributi continuerebbero ad essere versati su pos. Inps italiana; premessa l'attesa dell'autorizzazione al distacco del Ministero del Lavoro; tutto cio` premesso, si vorrebbe sapere se il cedolino paga possa continuare ad essere elaborato in Italia con contestuale erogazione della retribuzione, a favore del lavoratore in Cina.
Alcune Aziende, al contrario, di prassi fanno elaborare il cedolino, con contestuale retribuzione, nel Paese distaccatario (Cina), snaturando così l'istituto giuridico del distacco ("trattamento economico a carico del distaccante").
Si vorrebbe inoltre sapere se le tabelle delle aliquote fiscali cinesi per lavoro dipendente (previste dalla incom tax law cinese) devono esser applicate solo sulla retribuzione del mese, cioè senza conguaglio annuale.
 
Personalmente ritengo che nella ipotesi da voi evidenziata, trattandosi di distacco, extra Ue, il lavoratore rimanendo a libro paga in Italia, deve venire registrato anche se in un apposito ruolo estero.
Nell'ambito dell'esposizione del cedolino, non dovrebbe figurare la parte relativa alla sottoposizione fiscale, essendo il lavoratore residente in Cina, mentre invece dovrebbe apparire l'assoggettamento a contribuzione previdenziale, (definito sulla base delle retribuzioni convenzionali ex l. 398/1987).
Il datore dovrebbe inoltre compilare il modello CUD, nonchè il modello 770 (per la parte previdenziale).
Non conosco le regole cinesi, per cui non posso rispondere all'ultima parte del quesito.
Con i migliori saluti.
Luigi Rodella
 
Gentile rag. Rodella,mi collego al quesito cui ha appena risposto perche' a breve mi trovero' nella stessa condizione,ovvero distacco all'estero in Paese extra UE, con retribuzione,tasse e contributi versati in Italia,e una minima parte di retribuzione corrisposta da societa' locale di cui saro' nominato amministratore.
Vorrei approfondire alcuni aspetti legati al mio caso specifico.
Mi trasferiro' temporaneamente, senza la mia famiglia, per un periodo stimato di circa tre anni, possiedo casa di proprieta' cointestata, percui sto pagando mutuo.
Il datore di lavoro mi richiede di fare iscrizione AIRE in quanto ritiene sia preferibile per ottenimento permesso di lavoro e richiesta residenza locale (alloggio in affitto), olte che per assunzione ruolo di amministratore: a me invece sembra controproducente, in quanto l'iscrizione AIRE comporta alcune conseguenze a mio svantaggio, per es. perdita SSN, con solo 90 giorni solari annui di assistenza disponibili, quando in realta' rientrero' in Italia per circa 120-150, possibile perdita di agevolazioni fiscali in Italia (detrazione interessi mutuo, calcolo sfavorevole dell'IMU) , difficolta' nell'esercizio del voto quando in Italia, e comunque faccio fatica a vederne la valenza locale.
Vista la sua esperienza in tematiche aziendali, riesce a trovare un'utilita' sostanziale per la mia societa' nella mia iscrizione AIRE? Ritiene come me che possa rivelarsi piu' uno svantaggio che un vantaggio? La ringrazio in anticipo e le faccio i miei complimenti per la chiarezza e completezza delle sue risposte.
Cristiano
 
Gentile rag. Rodella,mi collego al quesito cui ha appena risposto perche' a breve mi trovero' nella stessa condizione,ovvero distacco all'estero in Paese extra UE, con retribuzione,tasse e contributi versati in Italia,e una minima parte di retribuzione corrisposta da societa' locale di cui saro' nominato amministratore.
Vorrei approfondire alcuni aspetti legati al mio caso specifico.
Mi trasferiro' temporaneamente, senza la mia famiglia, per un periodo stimato di circa tre anni, possiedo casa di proprieta' cointestata, percui sto pagando mutuo.
Il datore di lavoro mi richiede di fare iscrizione AIRE in quanto ritiene sia preferibile per ottenimento permesso di lavoro e richiesta residenza locale (alloggio in affitto), olte che per assunzione ruolo di amministratore: a me invece sembra controproducente, in quanto l'iscrizione AIRE comporta alcune conseguenze a mio svantaggio, per es. perdita SSN, con solo 90 giorni solari annui di assistenza disponibili, quando in realta' rientrero' in Italia per circa 120-150, possibile perdita di agevolazioni fiscali in Italia (detrazione interessi mutuo, calcolo sfavorevole dell'IMU) , difficolta' nell'esercizio del voto quando in Italia, e comunque faccio fatica a vederne la valenza locale.
Vista la sua esperienza in tematiche aziendali, riesce a trovare un'utilita' sostanziale per la mia societa' nella mia iscrizione AIRE? Ritiene come me che possa rivelarsi piu' uno svantaggio che un vantaggio? La ringrazio in anticipo e le faccio i miei complimenti per la chiarezza e completezza delle sue risposte.
Cristiano

Egregio signor Cristiano,




La ringrazio molto per i complimenti.




Ritengo che anche nel suo caso, il problema riguarda la sua residenza fiscale; qualora lei rimanesse residente fiscale *in Italia dovrà qui corrispondere le imposte per i redditi prodotti in tutto il mondo, quindi anche quelli relativi al compenso di amministratore.
Vorrei inoltre rilevare che l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero), non è un adempimento da farsi per raggiungere secondi fini, (tassazioni privilegiate, richiesta residenza locale, alloggio in affitto, eccetera), bensì deve rappresentare una situazione reale, quindi riguardare solo gli italiani che non sono più residenti in Italia; io credo che se lei ha ancora la famiglia in Italia, manterrà comunque il centro di interessi, elemento indispensabile *per essere considerato residente *in Italia.*
Altro aspetto riguarda gli elementi utili, *affinché un soggetto non debba essere *più considerato residente fiscale in Italia. *Come ho avuto modo di evidenziare in altri casi simili al suo, *l’iscrizione all’AIRE, è uno dei requisiti previsti dalla nostra normativa interna, *altri riguardano l’aspetto temporale nonché il mantenere o meno il proprio centro di interessi (famiglia) in Italia. *Se rimane la famiglia in Italia, lei continuerà ad essere residente fiscale in Italia.*
Lei però non mi ha detto in quale Paese extracomunitario dovrà operare; è molto importante conoscere se:
1. Lo Stato ha *stipulato una accordo con l’Italia per l’assistenza sanitaria;
2. Se c’è una convenzione contro le doppie imposizioni.
3. Ed infine se è un Paese rientrante tra quelli indicato al comma 2-bis dell’articolo 2 del Tuir (in questo caso lei sarebbe residente in Italia salvo prova contraria).




Senza questi chiarimenti, *è molto difficile poter fornire una risposta completa.*




Con i migliori saluti.




Luigi Rodella*
*








*
 
Egregio signor Cristiano,
...
Lei però non mi ha detto in quale Paese extracomunitario dovrà operare; è molto importante conoscere se:
1. Lo Stato ha *stipulato una accordo con l’Italia per l’assistenza sanitaria;
2. Se c’è una convenzione contro le doppie imposizioni.
3. Ed infine se è un Paese rientrante tra quelli indicato al comma 2-bis dell’articolo 2 del Tuir (in questo caso lei sarebbe residente in Italia salvo prova contraria).

Senza questi chiarimenti, *è molto difficile poter fornire una risposta completa.*
.....

*
Gentile sig. Rodella,

Grazie per la risposta.
In merito alla sua richiesta di approfondimento, chiarisco che il Paese in cui presterò la mia attività è la Conf. Russa e non credo rientri fra quelli indicati dall'articolo TUIR cui faceva riferimento.
Per le spese sanitarie in loco provvederà la società mentre per quelle in Italia mi riconoscerà un'assicurazione sanitaria integrativa della limitata (in caso di iscrizione AIRE) assistenza del SSN (max 90 gg/anno).
Tasse e contributi, anche sui redditi percepiti all'estero, mi verranno versati in Italia, quindi rimango "dubbioso" sui vantaggi per la società nella mia iscrizione AIRE...
In attesa di un suo eventuale chiarimento, La ringrazio nuovamente e porgo i miei più cordiali saluti.
Cristiano
 

piero777

Utente
Egregio Rag. Rodella,
buongiorno e complimenti per la professionalità e competenza con cui tratta questi argomenti un po' ostici. Le scrivo poiché mi è stato richiesto dalla mia azienda di trasferirmi per un periodo di 9 mesi (da febbraio ad ottobre 2013) negli Emirati Arabi. Sono un Quadro aziendale contratto nazionale chimico e la mia azienda non possiede nessuna filiale negli emirati, infatti andrò come resident presso un cliente. Inoltre ho acquistato una casa in Italia con atto notarile gennaio 2009 e trasferimento di residenza a gennaio 2010 usufruendo dell’agevolazione prima casa. A tal proposito vorrei chiedere alcuni chiarimenti. Mi scuso in anticipo per il numero delle domande ma vorrei avere un quadro più completo possibile prima di prendere decisioni:
1- E’ possibile avere un distacco presso la sede di un cliente? In questo caso posso continuare a ricevere lo stipendio dalla mia azienda?
2- Cosa prevede e quali sono le conseguenza di un distacco. E’ necessario il licenziamento dal contratto attuale e la formulazione di un altro, oppure è un' integrazione temporanea al contratto in essere?
3- Quale sarebbe la tassazione (negli EAU) in caso di distacco? (considerando un lordo mensile di 6000€ stipendio + 1000 indennità trasferta + 2000 contributo per spese). immagino che in caso di trasferta si applichi il regime fiscale italiano convenzionale.
4- La retribuzione convenzionale (nei casi di paesi black list) si calcola su stipendio + indennità trasferta + contributo per spese o solo su alcune voci?
5- In caso di distacco posso continuare a versare contributi INPS? E se si in che modo?
6- Volendo trasferire la residenza all’estero (ci sono tutti i requisiti) posso continuare a ricevere lo stipendio sul conto corrente italiano ed utilizzare quest’ultimo per i vari pagamenti anche negli EAU (tipo alloggio, pasti, ecc)?
7- Esiste qualche accordo bilaterale tra Italia ed EAU?
8- Il cambio di residenza fiscale negli EAU ha qualche impatto sulle agevolazioni usufruite per acquisto prima casa?
9- Al termine del periodo di distacco per trasferire nuovamente la residenza fiscale in Italia c’è bisogno di qualche procedura o requisito particolare?
10- In che sede e quando devo dimostrare che la mia residenza è stata trasferita negli EAU?
La ringrazio anticipatamente per la disponibilità

Piero
 
Egregio Rag. Rodella,
buongiorno e complimenti per la professionalità e competenza con cui tratta questi argomenti un po' ostici. Le scrivo poiché mi è stato richiesto dalla mia azienda di trasferirmi per un periodo di 9 mesi (da febbraio ad ottobre 2013) negli Emirati Arabi. Sono un Quadro aziendale contratto nazionale chimico e la mia azienda non possiede nessuna filiale negli emirati, infatti andrò come resident presso un cliente. Inoltre ho acquistato una casa in Italia con atto notarile gennaio 2009 e trasferimento di residenza a gennaio 2010 usufruendo dell’agevolazione prima casa. A tal proposito vorrei chiedere alcuni chiarimenti. Mi scuso in anticipo per il numero delle domande ma vorrei avere un quadro più completo possibile prima di prendere decisioni:
1- E’ possibile avere un distacco presso la sede di un cliente? In questo caso posso continuare a ricevere lo stipendio dalla mia azienda?
2- Cosa prevede e quali sono le conseguenza di un distacco. E’ necessario il licenziamento dal contratto attuale e la formulazione di un altro, oppure è un' integrazione temporanea al contratto in essere?
3- Quale sarebbe la tassazione (negli EAU) in caso di distacco? (considerando un lordo mensile di 6000€ stipendio + 1000 indennità trasferta + 2000 contributo per spese). immagino che in caso di trasferta si applichi il regime fiscale italiano convenzionale.
4- La retribuzione convenzionale (nei casi di paesi black list) si calcola su stipendio + indennità trasferta + contributo per spese o solo su alcune voci?
5- In caso di distacco posso continuare a versare contributi INPS? E se si in che modo?
6- Volendo trasferire la residenza all’estero (ci sono tutti i requisiti) posso continuare a ricevere lo stipendio sul conto corrente italiano ed utilizzare quest’ultimo per i vari pagamenti anche negli EAU (tipo alloggio, pasti, ecc)?
7- Esiste qualche accordo bilaterale tra Italia ed EAU?
8- Il cambio di residenza fiscale negli EAU ha qualche impatto sulle agevolazioni usufruite per acquisto prima casa?
9- Al termine del periodo di distacco per trasferire nuovamente la residenza fiscale in Italia c’è bisogno di qualche procedura o requisito particolare?
10- In che sede e quando devo dimostrare che la mia residenza è stata trasferita negli EAU?
La ringrazio anticipatamente per la disponibilità

Piero
Egregio signor Piero,

La ringrazio molto per i complimenti.

In merito alle sue richieste cercherò di risponderle in modo sintetico.
1. Il distacco in Paesi extracee, è disciplinato dalla legge 398/1987, che prevede un’autorizzazione. Al momento in cui si ottiene, l’attività lavorativa viene necessariamente svolta presso il Cliente (Società distaccataria). Nei confronti del datore di lavoro distaccante, rimane l’onere della prestazione (pagamento della retribuzione) e del versamento dei contributi.
2. Se c’è distacco, non è possibile risolvere il rapporto con la società originaria. Di solito c’è un contratto di distacco, dove le parti definiscono il trattamento da riconoscersi durante il periodo.
3. Non conosco la tassazione negli EAU (in molti di questi Paesi non c’è). Lei confonde la trasferta con il distacco, sono due istituti completamente diversi. In caso di distacco si versano le imposte in Italia sulle retribuzioni convenzionali, se si configurano i requisiti previsti dal comma 8bis dell’articolo 51 del Tuir.
4. La retribuzione convenzionale, si applica in base alle disposizioni contenute nell’articolo 4 della legge 398/1987. Secondo le disposizioni ministeriali non tiene conto della “indennità estera”.
5. In caso di distacco il datore di lavoro deve versare i contributi all’Inps, determinati secondo le regole previste per i Paesi extracee privi di accordo e determinati sempre sulle già citate retribuzioni convenzionali, ex lege 398/1987.
6. Ritengo di si, faccia però attenzione che con ogni probabilità, lei va in un Paese “black list” (articolo 2 comma 2-bis del Tuir). In tal caso è lei che deve provare di non essere più residente in Italia.
7. Si c’è un accordo bilaterale contro le doppie imposizioni, del 1995.
8. Ritengo di no, avere una casa in Italia non pregiudica la residenza fiscale.
9. Certo, deve iscriversi nell’anagrafe del Comune italiano, e spostare nuovamente il suo centro di interessi in Italia.
10. Lo dovrà dimostrare in caso di accertamento.

Con i migliori saluti.

Luigi Rodella
 
Egregio signor Cristiano,
Ritengo non ci sia un accordo previdenziale tra Italia e Conf. Russa, per cui lei sarà iscritto all'Inps in base alla previsione della legge 398/1987. La procedura di distacco prevede che il datore di lavoro si accolli l'onere di rimborso delle spese mediche occorse al lavoratore, a prescindere dalla sottoscrizione della polizza sanitaria. Lei rimane residente in Italia, (ciò a prescindere dalla iscrizione all'Aire, ma avendo la famiglia in Italia), qui dovrà pagare le tasse sulle retribuzioni convenzionali. Le dovrà pagare anche nella Confederazione, secondo le regole locali (in base al principio di territorialità). Qui in Italia avrà comunque diritto ad un credito di imposta determinato in base all'articolo 165 del Tuir.
In conclusione, credo non si possa fare diversamente, almeno sino a quando lei ha la famiglia in Italia.
Con i migliori saluti.
Luigi Rodella
 

piero777

Utente
Egregio Rag Rodella,
di nuovo grazie e compleminti per chiarezza e celerità.
C'è un'unico punto non ancora chiaro.

In caso di distacco negli Emirati e trasferimento di residenza (iscrizione AIRE), la tassazione sui redditi è dovuta solo agli EAU oppure anche allo stato italiano? se si in che misura?
ancora grazie

saluti

Piero
 
Egregio signor Piero,
se lei trasferisce realmente la residenza fiscale negli Emirati (quindi non solo iscriversi all'Aire), sarà tassato esclusivamente negli Emirati, secondo le regole locali. Tutto ciò lo dovrà comunque provare (intendo l'effettivo cambio di residenza); in caso contrario, qualora ritenesse di rimanere residente fiscale in Italia, qui dovrà pagare le imposte determinate secondo l'articolo 51 comma 8bis del Tuir, se si realizzano tutti gli estremi, (aspetto temporale, contratto continuativo ed esclusivo), in base alle retribuzioni convenzionali.
Con i migliori saluti.
Luigi Rodella
 
Alto