Re: X Bicia- Alb- aCarmine...help disinquinamento su snc
al corso formazione permanente argomentavan così (se non ricordo male in quanto dormicchiavo...).. per le snc e persone fisiche non è obbligatorio, ma se inizi a farlo devi andare avanti sempre..
Il disinquinamento è utile per presentare un buon bilancio per le banche, in quanto ti permette di presentare utile civilistico piu alto di quello fiscale in quanto si andranno a fare le relative appostazioni nel quadro relativo dell'unico..
il disinquinamento nelle società di persone resta per me una facoltà, anche se si potrebbe argomentare come argomentavan su italia oggi di oggi
"L'obbligo di disinquinamento nasce dall'abrogazione del secondo comma dell'art. 2426 del cc che prevedeva la possibilità di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie. È stata pertanto la modifica a un criterio di valutazione che ha condotto all'obbligo di disinquinamento. È vero che l'art. 2426 è situato nella parte del codice civile in cui si dettano le regole che devono governare la vita delle società per azioni. Ma ciò non può essere ritenuto sufficiente per escludere un'influenza delle regole dallo stesso dettate nella redazione dei conti annuali delle società di persone.
Ciò in quanto l'art. 2217, secondo periodo, dispone che ´nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili'. Trattasi di una regola che vale per qualsiasi soggetto esercente un'impresa e quindi anche per le società di persone. Da ciò appare difficile individuare un motivo (fatta salva l'esigenza di semplicità) in forza del quale sia giuridicamente possibile ritenere che l'art. 2426 non debba trovare applicazione nel caso di bilancio delle società di persone.
Il disinquinamento rimane però un obbligo unicamente civilistico che anche se non adempiuto non dovrebbe dar luogo ad alcuna problematica fiscale sopratutto nelle società di minori dimensioni.
Come espresso dal documento numero 1 dell'organismo italiano di contabilità, ´gli effetti del disinquinamento includono solo quegli accantonamenti e rettifiche di valore che nei bilanci dei precedenti esercizi erano stati considerati privi di giustificazione civilistica attraverso l'esplicita indicazione in nota integrativa della loro esclusiva valenza fiscale'. A maggior chiarimento il documento precisa anche che ´se, invece, le partite contabilizzate nei precedenti esercizi erano tali che l'impresa aveva trovato sostanziale coincidenza tra norma fiscale e criterio contabile e in tal senso, esplicitamente o implicitamente, si era espressa in nota integrativa, dette partite non costituiscono interferenza fiscale e quindi nulla residua da disinquinare'. È evidente come tale affermazione sia difficilmente applicabile nelle società di persone.
Le stesse infatti non sono tenute a redigere la nota integrativa e nemmeno un documento descrittivo da allegare al bilancio d'esercizio. Ciò potrebbe comportare che le poste di valenza unicamente fiscale eventualmente iscritte in tali bilanci potrebbero risultare di difficile individuazione.
È anche chiaro come tale fatto, sempre nell'ambito delle valutazioni discrezionali del soggetto tenuto nelle società di persone a redigere il rendiconto annuale, lasci allo stesso una maggior libertà nell'evidenziazione dell'esistenza o meno di un obbligo di disinquinamento.
Presumibilmente l'obbligo diviene cogente solo nel caso in cui la natura fiscale della posta risulti in modo chiaro e inequivocabile dallo stato patrimoniale e/o dal conto economico redatti a suo tempo."