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disdetta canone affitto

rapucito

Utente
Contratto d'affitto uso commerciale (proprietario persona fisica, inquilino società commerciale) stipulato il 1/3/1996, previsto nel contartto che alla scadenza dei 6 anni (quindi primi 6 al 1/03/2002) si rinnova " QUALORA NON VENGA DATA DISDETTA DA UNA DELLE PARTI ALMENO UN ANNO PRIMA DELLA STESSA, SECONDO IL DISPOSTO DLL'ART 29 L. 392/78"
quinid stante il canone veramente basso per il mercato, lo scorso anno il 23/2/2007 (quindi una sett prima dell'annualita' della scadenza naturale del 28/02/2008) iprorpietari hanno inviato lettera R.R. all'inquilino manifestando loro intenzione di disdetta a fare tempo dalla scadenza 28/02/2008.
Ora il dubbio è questo? l'inquilino a voce si è presentato asserendo che (a suo dire) siccome lui ha perso potenziali acquirenti dell'attività (da quanto risulta chiedeva anche un acifra non da poco) non avendo contratto d'affitto (lui tra l'altro non ha voluto rinnovare il contratto nel corso di questo anno intermedio tra la raccomandata e la scadenza del contratto)
VUOLE 18 MENSILITA' IN QUANTO LIBERA I LOCALI E HA PERSO VENDITA ATTIVITA'.
mi domenado ma se il prorpietario hainviato raccomandata prima dei 12 mesi della scadenza del 12mo (6+9 anno, NON E' OBBLIGATO A LIBERARE I LOCALI? in piu' è in arretrato di qualche mese sul pagamento..
GRAZIE
 
Riferimento: disdetta canone affitto

:yes2: a mio avviso il locatore può dare disdetta come da condizioni
contrattuali; se si tratta di una attivita' commerciale a contatto
con il pubblico, quindi un negozio, deve corrispondere
l'equivalente di 18 mensilita' a titolo di indennita' di avviamento
(buonauscita)
 
Riferimento: disdetta canone affitto

grazie!
si l'inquilino è un negozio al pubblico ma le 18 mensilità deve corrisponderle anche se il contratto scadeva naturalmente (6+6)e un anno prima hanno mandato lettera?
 
Riferimento: disdetta canone affitto

dimenticavo, il negozio non è che chiude per colpa della disdetta, è che chi lo gestisce non ha voluto fare contratto nuovo e ha cercato dei potenziali acquirenti (chiedendo prezzo di avviamento non irrisorio..) i quali dovendo già affrontare il costo dell'acquisto licenza non volevano far contratto nuovo ma pagare la stessa cifra del vecchio contratto..
 
Riferimento: disdetta canone affitto

Legge 27 luglio 1978, n. 392

Art. 28
Rinnovazione del contratto.

Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell’articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, e per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza.

Art. 34
Indennità per la perdita dell’avviamento

In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all’articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell’articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l’indennità è pari a 21 mensilità. Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all’importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l’immobile venga, da chiunque, adibito all’esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente. L’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile è condizionata dall’avvenuta corresponsione dell’indennità di cui al primo comma. L’indennità di cui al secondo comma deve essere corrisposta all’inizio del nuovo esercizio. Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell’indennità per la perdita dell’avviamento, le parti hanno l’onere di quantificare specificatamente la entità della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell’importo indicato dal conduttore, o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado, consente, salvo conguaglio all’esito del giudizio, l’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile
 
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