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DISCOLL 2016 è obbligatorio passare dal CPI o meno?

mahhh...comunque stai tranquillo che la DIS-COLL non la perdi...non farti confondere dall' "assegno per la disoccupazione" l'ASDI che è quell'ulteriore sussidio per coloro che avendo esaurito il periodo di erogazione della NASPI si trovano ancora in uno stato di disoccupazione e in una condizione economica di bisogno. Per questo assegno si il patto è indispensabile.
 
Il richiamato articolo 21 prevede altresì che il beneficiario delle suddette prestazioni di disoccupazione, ancora privo di occupazione, è tenuto a contattare il centro per l’impiego entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del citato d.lgs. n. 150 del 2015. In mancanza, l’assicurato è convocato dal centro per l'impiego entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

.....Per la DID si presenta tutto online e questo è chiaro, ma da quello che capisco ai fini dell'accesso all'assegno di disoccupazione è obbligatorio passare per il CPI e stipulare il patto di servizio. Ora vorrei capire se il CPI non convoca entro i termini stabiliti ed è quindi un problema dell'ente in questione, l'accesso all'assegno di disoccupazione sarà inibito fino alla stipula del patto di servizio?...E' questo che vorrei capire... non riesco a capire..... grazie

Questo è quello che stabilito dagli artt. 20 e 21del Decreto Legislativo n. 150/2015:

Art. 20
Patto di servizio personalizzato
1. Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i
lavoratori disoccupati contattano i centri per l'impiego, con le
modalita' definite da questi, entro 30 giorni dalla data della
dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1, e, in mancanza, sono
convocati dai centri per l'impiego, entro il termine stabilito con il
decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per la profilazione e la
stipula di un patto di servizio personalizzato.
2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i seguenti
elementi:
a) l'individuazione di un responsabile delle attivita';
b) la definizione del profilo personale di occupabilita' secondo
le modalita' tecniche predisposte dall'ANPAL;
c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere
compiuti e la tempistica degli stessi;
d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle
attivita';
e) le modalita' con cui la ricerca attiva di lavoro e' dimostrata
al responsabile delle attivita'.
3. Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre riportata la
disponibilita' del richiedente alle seguenti attivita':
a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento
delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via
esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione
per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di
riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di
attivazione;
c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai
sensi dell'articolo 25 del presente decreto.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione di cui
all'articolo 19, comma 1, il disoccupato che non sia stato convocato
dai centri per l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite
posta elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso
diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta
dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno di ricollocazione di cui
all'articolo 23.

Art. 21
Rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e livelli essenziali
delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno
al reddito
1. La domanda di Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui
all'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, di Nuova Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennita' di disoccupazione per i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di
cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
e la domanda di indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, resa dall'interessato all'INPS,
equivale a dichiarazione di immediata disponibilita', ed e' trasmessa
dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo
unitario delle politiche attive.
2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui al
comma 1, ancora privi di occupazione, contattano i centri per
l'impiego, con le modalita' definite da questi, entro il termine di
15 giorni dalla data di presentazione della domanda
di cui al comma
1, e, in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro il
termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per
stipulare il patto di servizio di cui all'articolo 20.
3. Ai fini della concessione dell'Assegno di disoccupazione (ASDI)
di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e'
necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio
personalizzato, redatto dal centro per l'impiego, in collaborazione
con il richiedente, a seguito di uno o piu' colloqui individuali.
4. Il beneficiario di prestazioni e' tenuto ad attenersi ai
comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato, di cui
all'articolo 20, nei tempi ivi previsti, restando comunque fermi gli
obblighi e le sanzioni di cui al presente articolo.
5. Oltre agli obblighi derivanti dalla specifica disciplina, il
lavoratore che fruisce di benefici legati allo stato di
disoccupazione soggiace agli obblighi di cui al presente articolo.
6. Oltre che per i contatti con il responsabile delle attivita' di
cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), previsti dal patto di
servizio personalizzato, il beneficiario puo' essere convocato nei
giorni feriali dai competenti servizi per il lavoro con preavviso di
almeno 24 ore e non piu' di 72 ore secondo modalita' concordate nel
medesimo patto di servizio personalizzato.

7. Con riferimento all'Assicurazione Sociale per l'Impiego, alla
Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), alla Indennita' di
disoccupazione
per i lavoratori con rapporto di collaborazione
coordinata (DIS-COLL)
e all'indennita' di mobilita', si applicano le
seguenti sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato
motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui
all'articolo 20, commi 1 e 2, lettera d), e di commi 2 e 6 del
presente articolo:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilita', in caso di
prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilita', alla seconda mancata
presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma
3, lettera a), le medesime conseguenze di cui alla lettera a) del
presente comma 7;
c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato
motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b):
1) la decurtazione di una mensilita', alla prima mancata
partecipazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
d) in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro
congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di
giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione.
b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato la decadenza dalla prestazione.
 
È successa la stessa cosa a me. Ho richiesto la dis coll a luglio e tutto ok. A gennaio ne ho chiesta un altra ma poi mi sono accorta che bisogna passare al cpi per il patto di servizio. Ieri era il quindicesimo giorno e sono andata al cpi (la prima volta in assoluto) per chiedere del patto di servizio e mi hanno detto che dovevo solo fare l'inserimento del cv in ido. E mi hanno detto che loro non mi trovano un lavoro e che me lo devo trovare io da sola. Fortunatamente a febbraio inizierò un nuovo contratto.. quindi chissà se mi daranno questa dis coll o no.. certo è che le norme non le conoscono nemmeno loro.
 
insomma non si riesce a venirne a capo, sono nella stessa situazione anche io volevo solo sapere come fare per non perdere l'indennità; ma a questo punto nessuno lo può sapere purtroppo, dato che addirittura i CPI brancolano ancora nel buio. e come al solito noi cittadini siamo in balia del tutto, che tristezza. Grazie comunque.
 
insomma non si riesce a venirne a capo, sono nella stessa situazione anche io volevo solo sapere come fare per non perdere l'indennità; ma a questo punto nessuno lo può sapere purtroppo, dato che addirittura i CPI brancolano ancora nel buio. e come al solito noi cittadini siamo in balia del tutto, che tristezza. Grazie comunque.
stai sereno :console:
L'indennità si perde se non ci si presenta alle convocazioni!!!
Ti hanno convocato e non ti sei presentato? No, e allora di che ti preoccupi?
 
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